10 Mar La fiscalità nella compravendita di un’opera d’arte.

Il nostro ordinamento giuridico non prevede una normativa specifica relativa alla tassazione della vendita di opere d’arte. Attualmente l’individuazione del regime fiscale applicabile si basa sul Testo Unico delle Imposte sui Redditi e fa riferimento  alla tipologia dell’operatore che effettua la compravendita: il mercante d’arte, lo speculatore occasionale e il collezionista.

Il mercante d’arte è colui che vende e compra opere d’arte al fine di generare un profitto. La sua è classificata come attività commerciale caratterizzata da: continuità rilevanza del business, mancanza di altri redditi, breve lasso di tempo tra l’acquisizione e la cessione del bene e svolgimento di attività dirette a incrementare il valore del bene. In questo caso possiamo parlare sia di redditi d’impresa ex artt. 55 ss. TUIR che di passività ai fini IVA come previsto dall’art. 4 del d.P.R. 633/1972.

Lo speculatore occasionale è colui che acquista occasionalmente opere d’arte al fine di conseguire, nel rivenderle in futuro, un utile. Nello specifico, siamo davanti a un’“attività commerciale occasionale” produttiva di “Redditi diversi” soggetti a IRPEF, secondo l’art. 67, lett. i), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come “redditi derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente”.

IL collezionista privato è colui che non esercita un’attività commerciale abituale, come il mercante d’arte, e occasionale, come lo speculatore ma acquista spinto dall’amore per l’arte con il desiderio di arricchire la propria collezione per goderne personalmente. In linea di massima, la compravendita di opere d’arte effettuata dal privato collezionista non comporta tassazione, qualora non eserciti “per professione abituale” una delle attività elencate dall’art. 2195 del Codice Civile, tra le quali è compresa quella di intermediazione nella circolazione di beni.

In conclusione, le cessioni di opere d’arte sono soggette a IVA se poste in essere nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, mentre le transazioni tra privati non sono soggette al tributo. Quanto all’aliquota applicabile, attualmente le vendite di opere d’arte effettuate dall’autore o dai suoi eredi o legatari scontano l’IVA del 10%. La stessa aliquota si applica all’importazione di opere d’arte e da collezione. Negli altri casi, per esempio per la vendita di un’opera d’arte effettuata da una galleria a un privato, le cessioni sono imponibili con l’aliquota ordinaria del 22%.

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