26 Mar La mancata ammissione della CTU non adeguatamente motivata è censurabile in sede di legittimità
(Corte di Cassazione, ordinanza del 28 febbraio 2020, n. 5628)
Con una recente ordinanza della Suprema corte di Cassazione (del 28 febbraio 2020 n. 5628) è stato sancito e ribadito un importante correttivo del potere discrezionale del giudice in merito all’ammissione della CTU. Gli Ermellini, infatti, hanno sancito che il giudice deve sempre adeguatamente motivare la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa.
Tale pronuncia interviene nell’ambito del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nell’ambito del quale, soprattutto innanzi alle giurisdizioni minori, a fronte di una serie di indizi e prove documentali prodotte dalle compagnie assicurative, sulla base di una sola testimonianza, resa da parte attrice, spesso, succinta e generica, i giudici accolgono la domanda senza motivare adeguatamente la mancata ammissione CTU tecnica.
Ebbene, in alcune tipologie di controversie, che richiedono per il loro contenuto che si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso, costituisce una grave carenza nell’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza
Ne consegue che solo quando il Giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità.
Sorry, the comment form is closed at this time.