14 Apr La polizza RCA copre anche il veicolo in posizione di arresto
La Corte di Cassazione, considerati i precedenti contrasti insorti sul tema, esplicita in modo chiaro ed esemplificativo il concetto di circolazione stradale e di conseguente copertura assicurativa, affermando che:
“Qualunque movimento del veicolo rientra nella copertura assicurativa; è indifferente l’uso che se ne faccia e non rileva la distinzione tra movimento dell’intera massa del veicolo e movimento di una sua parte, né la distinzione tra veicoli monofunzionali e polifunzionali, tanto meno che il movimento non sia orizzontale.”.
In particolare, la fattispecie da cui trae origine la sentenza n. 24622/15, emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione III Civile, riguarda il caso di un braccio meccanico di un autocarro, il quale, durante lavori di costruzione di un immobile ed all’interno del relativo cantiere, urtò i sovrastanti cavi dell’alta tensione, e causò la morte per folgorazione di un operaio.
Il Tribunale di Crotone ritenne che l’area all’interno della quale avvenne il sinistro fosse privata, non aperta alla pubblica circolazione, con conseguente disapplicazione della disciplina dell’assicurazione RCA.
La Corte d’appello di Catanzaro riformò la decisione, ritenendo che l’area del sinistro, pur se privata, era comunque aperta all’accesso di un numero indeterminato di persone, ed accolse di conseguenza la domanda nei confronti dell’assicuratore.
La Suprema Corte, infine, conferma che è coperta da garanzia assicurativa la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.
La Corte, ancora, nella sentenza in esame, spiega che per l’operatività della garanzia di responsabilità civile obbligatoria è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo (caso analogo risolto con sentenza Cass. Civ. Sez. Unite 29/04/2015 n. 8620).
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