30 Dic La Suprema Corte interviene nuovamente sul concetto di circolazione stradale
Con la sentenza n. 21097 del 19 ottobre 2016, la Corte di Cassazione, sez. III civile, ha statuito che “nell’ampio concetto di circolazione stradale – indicato dall’art. 2054 c.c. – deve ritenersi compreso qualsiasi atto di movimentazione del veicolo o delle sue parti, con la conseguenza che, quando tali atti avvengono sulla pubblica via, essi danno luogo all’operatività della garanzia assicurativa prestata per la responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale”.
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte e oggetto della vertenza, la vittima veniva colpita da un cavetto d’acciaio teso tra due trattori trasversalmente alla strada; la sfortunata vittima rovinava al suolo e decedeva a seguito di un trauma cranico.
Ebbene, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che la compagnia di assicurazione è tenuta a coprire i danni derivanti ai familiari della vittima anche se il veicolo assicurato dal conducente era fermo in una pubblica via.
Non osta, quindi, all’operatività della garanzia, che il responsabile abbia determinato una situazione di pericolo per la circolazione stradale attraverso un’utilizzazione solo marginale o accessoria delle proprietà dinamiche del veicolo (come quella di distendere ed eventualmente riavvolgere un cavo acciaio sul verricello del medesimo veicolo), trattandosi in ogni caso di attività che appaiono legate, sia pure in via indiretta o mediata, al compimento di atti di movimentazione di veicoli o di sue parti compiuti nel quadro della circolazione stradale.
Ne consegue, dunque, che la copertura assicurativa deve riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata.
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