15 Ott La tardiva denuncia di sinistro da parte dell’assicurato ha rilievo solo in caso di dolo
Accade molto frequentemente che a seguito di un sinistro stradale o incidenti di altro genere che esulino dal ramo RCA, gli assicurati non denuncino alle compagnie i sinistri in maniera tempestiva rispetto alle previsioni di polizza.
In effetti nella prassi comune le polizze di solito prevedono che il sinistro debba essere denunciato entro tre giorni dal suo accadimento. A volte, nell’ipotesi in cui il risarcimento o l’indennizzo siano contestati, gli assicuratori richiamano il mancato rispetto della predetta clausola per negare integralmente il riconoscimento di qualsivoglia somma, soprattutto quando la denuncia dell’assicurato giunga dopo mesi dal verificarsi dell’evento dannoso.
Con ordinanza n. 24210 del 30 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sul punto, osservando che l’art. 1913 comma 1 c.c. dispone che “l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore (…) entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza“; il successivo art. 1915 comma 1 c.c prevede che “l’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso (…) perde il diritto all’indennità” e, al secondo comma, che “se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto“.
Ne deriva che è onere dell’assicuratore provare l’esistenza di dolo da parte dell’assicurato, ossia che la denuncia sia stata volontariamente tardiva al fine di ostacolare i necessari accertamenti oppure, peggio ancora, per finalità fraudolente.
In assenza di tale prova, la denuncia tardiva può ritenersi meramente colposa e non potrà mai dare luogo alla perdita del diritto all’indennizzo ma al più, e sempre che l’assicuratore abbia dimostrato di aver patito un pregiudizio, una riduzione delle somme dovute al danneggiato.
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