01 Lug L’attività investigativa è consentita da parte del datore di lavoro se esiste sospetto di illeciti
La Cassazione Civile con sentenza del 23/06/2011 ha deliberato che l’ art. 2 dello Statuto dei Lavoratori rende possibile il ricorrere dell’azienda ad agenzie investigative per la tutela del patrimonio aziendale, purché nello svolgimento di questo controllo non si vigili sull’attività lavorativa vera e propria, bensì solo sull’operato oggetto di sospetti di illecito.
Infatti se nell’art. 2 lo Statuto dei Lavoratori limita la sfera d’intervento del datore di lavoro nella vigilanza per la tutela del patrimonio aziendale e nell’art. 3 si concede il controllo solo da parte del datore di lavoro stesso e dei suoi stretti collaboratori, la decisione della Cassazione stabilisce che l’intervento di agenzie investigative in sede giudiziale è consentito, “non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”.
Il processo che ha portato alla sentenza riguardava una dipendente, addetta alla cassa, che richiedeva l’illegittimità del licenziamento subito. La causa del licenziamento in questione erano alcune irregolarità di cassa rilevate dall’azienda e dimostrate in tribunale con le dichiarazioni dei dipendenti dell’agenzia investigativa sentiti come testi in primo grado.
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