15 Apr Lavoro vs. Covid – 19: la soluzione si chiama Smart Working

I numerosi cambiamenti a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi non solo hanno inciso sulla nostra vita familiare, sociale e culturale ma anche sulle modalità di gestire il nostro lavoro, sono venuti meno, in effetti, i punti fondamentali e tipici del rapporto di lavoro tradizionale.

Ed in questo clima il Lavoro agile o Smart Working, che dir si voglia, è apparso fin dagli inizi dell’epidemia un adeguato strumento per ridurre i rischi del contagio. Nel contempo, la volontà di contrastare la diffusione del virus sta portando ad una serie di normative speciali in deroga alla disciplina ordinaria che trova la sua fonte nell’art. 18 comma 1 della legge n. 81/17 che, nel promuovere il Lavoro agile lo individua quale nuovo modo di svolgere la prestazione di lavoro senza precisi vincoli di orario o di luogo grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di rendere la prestazione lavorativa a distanza.

In questo quadro di speciali normative, in continuo aggiornamento anche con il recente Decreto Legge “Cura Italia”, la fonte è rappresentata dall’art. 2 del D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 cui ha fatto seguito il DPCM del 01 marzo 2020 con il quale il Governo ha favorito il lavoro agile di cui alla Legge n. 81/2017, non solo per la c.d. zona rossa ma anche per le Regioni considerate più a rischio e successivamente per tutto il territorio nazionale.

La possibilità in sostanza di svolgere la propria attività lavorativa da remoto presso la propria abitazione è subito apparsa come una soluzione utile ed efficacia per prevenire i contatti e potenzialmente, il rischio di diffusione del COVID-19.

Ma vediamo nel concreto, le novità introdotte per far fronte all’emergenza in corso:

  1. Innanzitutto la possibilità di attivare lo Smart Working anche in assenza di accordo individuale tra datore di lavoro/lavoratore e dunque, di iniziativa unilaterale del datore di lavoro;
  2. L’obbligo di consegnare “..al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza…un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro” (art. 22 legge n. 81/2017); tale onere può essere assolto in via telematica utilizzando la documentazione resa dall’INAIL;
  3. In termini generali, l’accordo scritto per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile è comunque, oggetto di comunicazione obbligatoria telematica.

In particolare poi per la Pubblica Amministrazione  il recente Decreto Legge “Cura Italia” ha prescritto che lo Smart Working diventi modalità ordinaria di lavoro e può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

In definitiva, nell’ottica del DPCM si ribadisce che trattasi di una normativa provvisoria ma sarebbe certamente utile invece convincersi che si tratta di un istituto dotato di caratteristiche tali che lo fanno apparire utile ben al di là della fase di emergenza.

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