15 Gen L’eccezione di prescrizione sollevata dalla Compagnia si estende anche all’assicurato contumace?

 

Con la Sentenza del 13 giugno 2019 n. 15869, la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema della efficacia ultrattiva dell’eccezione di prescrizione, confermando il principio secondo cui “l’eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale (come l’assicuratore) ha effetto estintivo anche nei confronti dell’altro coobbligato (ad esempio, il responsabile del danno) tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti del condebitore possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente (ossia l’assicuratore)”.

Come noto, a termini dell’art. 2934 c.c., ogni diritto si estingue per prescrizione se il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Detta norma è fondamentale nell’ordinamento giuridico e trova la sua giustificazione nella forte esigenza di stabilità e certezza dei rapporti giuridici, presupponendo l’esistenza di un diritto che poteva essere esercitato dal titolare, appunto l’inerzia del titolare in tema e la decorrenza di un periodo di tempo stabilito ex lege.

Orbene, detta prescrizione c.d. estintiva non è rilevabile d’ufficio ma può essere eccepita solo da chi sia interessato a dimostrare l’estinzione del diritto ovvero da chiunque vi abbia interesse in forza di un rapporto giuridico sottostante.

Ed ecco dunque, il fulcro della questione posta all’attenzione degli Ermellini:  l’eccezione di prescrizione, pur ritualmente svolta dalla Compagnia Assicurativa, spiega i suoi effetti anche nei confronti del responsabile rimasto contumace?

Sul punto si sono registrati nel corso degli anni, due diversi orientamenti giurisprudenziali:

  1. a) Un primo orientamento assai più risalente nel tempo, in base al quale l’eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore solidalenon opera automaticamente a favore degli altri, i quali hanno l’onere di farla propria e sollevarla tempestivamente ( Sez. L. 2132/1977; Cass. 5262/2001; Cass. 4200/2002; Cass. Sez. L. 3211/2003; Cass. 7800/2010; Cass. 9858/2014; Cass. 25724/2014).
  2. b) L’indirizzo opposto ritiene, invece, che l’eccezione di prescrizione svolta da un coobbligato solidale produca effetti anche verso gli altri, malimitatamente al caso in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio verso gli altri condebitori produca degli effetti pregiudizievoli verso il soggetto eccipiente(ossia verso colui che ha sollevato l’eccezione di prescrizione).

Orbene, la Suprema Corte aderendo a tale ultimo orientamento giurisprudenziale, ha altresì precisato come occorre distinguere l’ipotesi in cui il danneggiante non si costituisca in giudizio, ed in tal caso l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Compagnia Assicurativa estende i propri effetti anche al responsabile, dal caso in cui invece, il danneggiante si costituisca e rinunci ad eccepire la prescrizione pur in presenza dell’eccezione sollevata dall’assicuratore (ovvero non eccepisca nulla): in tal caso, l’eccezione svolta dalla Compagnia non produce effetti nei suoi confronti, giacché tale condotta viene considerata come una manifestazione tacita di rinuncia anche all’azione contrattuale nei confronti della Compagnia assicuratrice.

Secondo la Suprema Corte, dunque, l’art. 2939 c.c. che non riconosce la legittimazione ad eccepire la prescrizione a qualunque terzo, ma solo a chi vanti un interesse meritevole di tutela e giuridicamente qualificato, individua una sorta di “ultrattività” che si giustifica solo nel caso in cui la sopravvivenza del rapporto obbligatorio, in capo agli altri condebitori, potrebbe pregiudicare il debitore solidale eccipiente, con l’unico limite della rinuncia espressa alla prescrizione da parte del danneggiante ritualmente costituitosi in giudizio.

L’ultrattività così intesa, come correttamente la dottrina ha precisato, trova fondamento nel noto principio per cui, nelle obbligazioni solidali, gli effetti favorevoli ad uno dei coobbligati si estendono agli altri, mentre quelli sfavorevoli rimangono circoscritti nella sfera del singolo.

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