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16 Set Legge 27/2012 questa “sconosciuta”?
Nei fori italiani si registra la tendenza ad applicare la disciplina ante-riforma liquidando i danni lamentati anche in assenza di accertamenti clinici strumentali obiettivi.
Si segnala in particolare il Foro di Civitanova Marche, presso il quale si sostiene che “la Legge 27 non ha introdotto alcuna plausibile limitazione del risarcimento del danno biologico, che dunque deve essere riconosciuto anche se solo visivamente presente ma non strumentalmente accertato”. Specifica il predetto Giudice che il CTU non ha alcun potere di negare la sussistenza del danno biologico in assenza di esami strumentali. Ogni valutazione deve essere demandata al Giudice, il quale dovrà dare adeguata motivazione ove si voglia discostare dalle conclusioni medico-legali.
In buona sostanza, se le lesioni esistono ad un esame obiettivo, esse devono essere quantificate dal CTU medico a prescindere dalla presenza di esami strumentali, e ciò sulla scorta della precedente normativa del 2003 che non è affatto abrogata.
In ogni caso, si registra una spiccata tendenza a un’applicazione della legge solamente ai sinistri avvenuti in epoca successiva alla sua promulgazione.
Non mancano però voci discordi, soprattutto in Puglia che al momento sembra la regione più attiva, difatti tra le primissime pronunzie di merito che hanno applicato la nuova disciplina, si segnala la sentenza n. 225 del 16 maggio 2012, adottata dalla Giudice di Pace di Galatina, Tribunale di Lecce, con riferimento ai danni conseguenti ad un tamponamento verificatosi il 6 maggio 2010.
In effetti, il giudice non accenna proprio al regime transitorio o alla applicabilità immediata dello ius superveniens, ma nella parte della decisione relativa alla determinazione del danno, condividendo i risultati della consulenza di ufficio, ha determinato, sulla base delle tabelle in uso presso il distretto, il danno biologico da temporanea, totale e parziale inabilità e le spese mediche. Ha poi escluso il danno biologico da invalidità permanente, determinato dal consulente nella misura dell’1% “in forza di quanto previsto dall’articolo 139 del codice delle assicurazioni, come modificato dall’articolo 32 della legge numero 27/2012”.
Interessante è poi la sentenza n. 859/12, emessa dal Tribunale di Taranto in data 30 aprile 2012. Si tratta di una pronuncia di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace che aveva rigettato la domanda. Il Tribunale rigettava l’appello perché, “indipendentemente dalle recenti novità normative”, non erano state provate “lesioni obiettivamente percepibili” e la conseguente cervicalgia da “colpo di frusta”; la radiografia cervicale non evidenziava segni da cui evincersi una qualche lesione e il C.T.U. (nominato in prime cure) aveva accertato il danno biologico sulla sola base di “plausibilità sintomatologica” di quanto riferito dall’attore; per il Tribunale difettava, quindi, la rigorosa prova dell’esistenza del danno, ex art. 2697 c.c.
Il dato empirico non esclude la possibile applicazione della più recente normativa in parola in quei giudizi pendenti ancora in attesa di decisione, come esplicitamente previsto dalla normativa.
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