04 Ago Licenziamento legittimo per assenze tattiche per malattia

E’ quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18283/2019 con la quale gli Ermellini hanno confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, ripetutamente, si assentava per periodi di malattia in concomitanza di feste.

Dunque, assentarsi per malattia di continuo e sistematicamente proprio in concomitanza di feste o riposi è stato ritenuto comportamento grave tale da arrecare pregiudizio all’organizzazione aziendale. Infatti, il datore di lavoro non era mai messo nella condizione di poter attivare il controllo ispettivo previsto in caso di malattia del dipendente.

Altra fattore che ha tenuto conto la Corte di Cassazione, è la piena coscienza che il lavoratore in malattia non si sarebbe recato al lavoro. Nonostante ciò, la comunicazione da effettuare entro le prime due ore dell’orario base (come richiesto dall’art. 28 del CCNL applicato) era sempre prossima alla scadenza di queste.

In definitiva, la condotta del lavoratore è stata ritenuta di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il dipendente e come tale da giustificare il licenziamento.

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