06 Dic Lo scioglimento delle unioni civili. Assegno Divorzile.
A partire dal 2016, con l’introduzione della Legge Cirinnà, è stato consentito agli omosessuali di tutelare i loro diritti di coppia attraverso lo strumento delle unioni civili.
Di conseguenza, pertanto, sono sorti anche tutti i conseguenti problemi relativi al loro eventuale e successivo scioglimento.
Sul punto occorre precisare che naturalmente la procedura di scioglimento delle unioni civili è molto più veloce di quella prevista per il matrimonio vero e proprio. In particolare la coppia dovrà comunicare la volontà di porre fine all’unione civile direttamente all’Ufficiale di Stato Civile. Trascorsi tre mesi, nell’arco dei quali le parti potrebbero eventualmente ripensarci, la coppia può proporre poi domanda di divorzio vera e propria.
In questa fase si dovranno regolamentare aspetti come l’assegnazione della casa familiare e la corresponsione di alimenti a carico del coniuge economicamente più debole mediante “l’assegno divorzile”.
All’assegno a seguito di scioglimento dell’unione civile si applicano le medesime regole normative previste per l’assegno di divorzio, come interpretate dalla giurisprudenza: in particolare, a detto assegno vanno applicati i principi elaborati dalle sezioni Unite, nella sentenza n. 1828 del 2018, in tema di assegno divorzile. In particolare, può essere riconosciuto un assegno periodico alla parte economicamente più debole, prendendo all’uopo in considerazione l’eventuale squilibrio tra le condizioni economiche delle due parti e le scelte di vita fatte nel corso del rapporto, ponendo l’attenzione sulle eventuali rinunce, anche lavorative, fatte da una parte per vivere con la controparte.
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