14 Ott Mancata adesione alla mediazione civile? Previste sanzioni
Se una parte convenuta in giudizio non partecipa alla mediazione civile nei casi in cui è obbligatoria senza un giustificato motivo, la sanzione prevista dalla nuova manovra finanziaria L. 148/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 16 settembre 2011, è pari alla somma del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Estendendo l’art. 35 sexies le sanzioni riguarderanno anche quella parte che instaura un giudizio, avente oggetto una delle materie per le quali è obbligatoria la mediazione, tralasciando il tentativo di conciliazione. Un tale comportamento viene interpretato come un tentativo di fare ostruzionismo nei confronti di un provvedimento che vuole apportare benefici al Sistema Giudiziario del Paese.
Riportiamo di seguito l’articolo in questione:
“All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Le sanzioni indette hanno origine a parer nostro dalla volontà di sensibilizzare non solo gli organi che svolgono un ruolo attivo nel Sistema (giudici, avvocati, ecc.) ma anche gli stessi cittadini, che devono considerare la mediazione come lo strumento propedeutico alla giustizia e non un ostacolo ad essa.
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