31 Mar Mancato pagamento del premio assicurativo: la Suprema Corte si pronuncia sul cd. periodo di tolleranza

Nell’ambito della disciplina assicurativa applicata alla circolazione dei veicoli, il cd. periodo di tolleranza indica quell’arco di tempo, generalmente di 15 giorni, che intercorre fra la scadenza del premio assicurativo già corrisposto ed il successivo pagamento che ne indica l’avvenuto rinnovo.

Tale intervallo temporale ha da sempre destato numerosi dubbi applicativi.

Difatti, prima della riforma del 2012, si concedeva all’automobilista un termine di salvezza di 15 giorni in cui continuava ad essere garantito, solo in caso di rinnovo del contratto assicurativo alla scadenza naturale con la medesima Compagnia.

Con la riforma introdotta dal D.L. n. 179/2012, che ha aggiunto l’art. 170 bis del codice delle assicurazioni, si è delineato un quadro normativo più chiaro ed omogeneo, eliminando l’ipotesi del tacito rinnovo dai contratti assicurativi ed imponendo alle compagnie assicurative di prestare garanzia fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto.

Pertanto, il legislatore ha ritenuto di prescindere da qualsiasi scelta dell’assicurato di proseguire il rapporto assicurativo con la medesima Compagnia, prevedendo la copertura nel periodo di tolleranza per qualsiasi tipo di polizza.

Tale disciplina va coordinata con l’art. 1901 co. 2 c.c., il quale prevede che, qualora l’assicurato ometta di provvedere al pagamento del premio assicurativo successivo al primo,  la sospensione della garanzia assicurativa decorre dopo che sia spirato il cd. periodo di tolleranza, ossia i quindici giorni dalla scadenza del premio assicurativo.

Tale principio si applica anche nel caso in cui l’inadempienza dell’assicurato si protragga sino alla risoluzione del diritto del contratto ex art. 1901 co. 3 c.c..

Difatti, l’effetto retroattivo della risoluzione si produce non al momento della scadenza del premio, bensì decorso il periodo di tolleranza.

Sul punto, a conferma di quanto detto, si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione, con sentenza n. 26104/2016, la quale ha statuito che “Il mancato pagamento, da parte dell’assicurato, di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’art 1901, secondo comma, c.c., la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e, cioè, di quindici giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento  del  premio  dovuto  entro  l’indicato  periodo,  ed  anche  in  caso  di    protrarsi

 

dell’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art 1901, terzo comma c.c., nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza”.

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