17 Ago Marketing farmaceutico e tutti i relativi obblighi privacy

L’istituto del consenso è un aspetto di fondamentale importanza nell’ambito del trattamento dati del marketing farmaceutico. Ma le misure vengono declinate in maniera diversa a seconda che si tratti di comunicazioni da parte di farmacie o di pubblicità ai medicinali.

Salvo specifiche eccezioni, il trattamento di dati per finalità di marketing richiede quale base giuridica quella del consenso dell’interessato, ai sensi dell’art. 6 del GDPR. In ogni caso, il consenso non potrà essere unico, bensì granulare, ovverosia distinto per tutte le finalità che non poggino di loro su una valida base giuridica a sé stante. Di fatti, la nostra Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha a suo tempo chiarito che nell’acquisizione del consenso non è necessario chiederne di separati per i vari strumenti di comunicazione, poiché il consenso per la forma più invasiva (mail, sms, telefonate automatizzate) copre anche quello per le forme meno invasive (posta cartacea, telefonate tramite operatore).

Riguardo il marketing indiretto e con riferimento al trattamento di dati personali di persone fisiche, bisognerà, quindi, focalizzare l’attenzione su quanto previsto e richiesto dalla normativa di settore e dunque anche sul predisporre un’adeguata contrattualistica che tenga conto di eventuali responsabili esterni al trattamento, debitamente istruiti, con le conseguenti istruzioni e misure di sicurezza da applicarsi ad hoc.

Ciò premesso, è giusto il caso di rilevare alcune distinzioni tra il marketing per le farmacie e il marketing farmaceutico. Quanto al primo aspetto, va anzitutto operata una prima differenziazione tra il farmacista quale professionista sanitario e la sua figura intesa nell’accezione imprenditoriale. Nel primo caso questi sarà autorizzato al trattamento dei dati, anche particolari, in virtù delle cosiddette finalità di cura dei trattamenti effettuati, peraltro operati in qualità di soggetto tenuto al segreto professionale, senza necessità di preventivo consenso da parte dell’interessato. Nel secondo caso, invece, entrerebbero in gioco trattamenti attinenti solo in senso lato alla cura, ma non strettamente necessari, che dunque richiederebbero, anche se effettuati da un professionista sanitario, una distinta base giuridica, da individuarsi eventualmente nel consenso dell’interessato o in un altro presupposto di liceità.

La pubblicità istituzionale, o corporate advertising, ha come obbiettivo quello di promuovere l’immagine dell’impresa prescindendo dai prodotti della stessa e di norma non è soggetta a particolari limiti regolatori (né ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero), ad eccezione del rispetto delle norme in materia di concorrenza, pubblicità e tutela del consumatore. La pubblicità dei medicinali è invece caratterizzata, da stringenti limiti regolatori. Tralasciando l’informazione agli operatori sanitari, che costituisce comunque una forma di pubblicità ed è regolamentata dall’AIFA, per la pubblicità al pubblico le regole vengono stabilite dal Ministero della Salute ed è richiesto che questa sia realizzata in modo che la natura pubblicitaria del messaggio sia evidente ed il prodotto venga chiaramente identificato come medicinale. In tale ambito è di norma richiesta una preventiva autorizzazione del Ministero che sarà valida solo per lo specifico contenuto del messaggio pubblicitario sottoposto a vaglio, affinché, quindi, una volta approvato non potrà essere modificato, eccezion fatta per il caso di presentazione di richiesta per una nuova autorizzazione.

Inoltre, per la pubblicità di iniziative dedicate ai pazienti, mediante pubblicazione su social media, siti web o apposite community di materiali promozionali in cui siano presenti, ad esempio, immagini o dati particolari idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, vige un generale divieto di diffusione di dati sanitari, salvo eventualmente il ricorso alla completa anonimizzazione degli stessi, o all’ottenimento di consenso per quanto attiene i dati personali, in cui rientrano a pieno titolo foto e immagini, nonché di espressa liberatoria ai sensi della Legge 633/1941 in materia di diritto d’autore. A tal proposito, l’art. 9 del GDPR contiene il divieto espresso al trattamento dei dati cosiddetti particolari e prevede quale condizione necessaria per la liceità del trattamento la prestazione di un esplicito consenso dell’interessato o il verificarsi di una delle altre condizioni contemplate dallo stesso. Pertanto, sarà ancora una volta necessario approntare quanto richiesto dalla normativa di settore, e dunque informative, consensi, privacy by design e by default, analisi dei rischi e misure di sicurezza adeguate.

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