14 Giu Mediazione: la presenza personale delle parti è sempre necessaria
E’ questo l’orientamento che si sta delineando nei vari Tribunali Italiani, da ultimo in una recente sentenza del Tribunale di Modena.
In particolare, i recenti orientamenti giurisprudenziali sono diretti a cristallizzare il principio secondo il quale nel procedimento di mediazione cd. obbligatoria, è sempre necessaria la presenza personale delle parti, le quali non possono limitarsi a delegare il proprio avvocato a partecipare all’incontro dinanzi l’organismo di mediazione.
Affinchè possa dirsi realmente svolto il tentativo di conciliazione, è necessario che le parti compaiano personalmente dinanzi l’Organismo di mediazione.
La partecipazione dell’avvocato sebbene munito di apposita procura non è sufficiente, in quanto non conforme al tenore letterale delle disposizioni di legge ed alla stessa ratio del procedimento di mediazione.
La presenza delle parti personalmente, in particolare, ha come scopo quello di consentire alle stesse di esporre e motivare i propri interessi e domande e, conseguentemente, di poter, dinanzi ad una proposta di conciliazione del mediatore, aderire o meno sin da subito.
L’avvocato, viceversa, non potrebbe tempestivamente rappresentare la volontà del suo assistito, dovendo necessariamente riservarsi sulle volontà di quest’ultimo, comportando, conseguentemente, un prolungamento della procedura.
Ma quali sono le conseguenze ove la parte non adempia a detto necessario incombente?
Ebbene, ove a non comparire sia l’attore, il procedimento giudiziale intrapreso verrà dichiarato improcedibile. Viceversa, ove non adempia il convenuto, il procedimento in corso proseguirà con la conseguenza che detta condotta verrà valutata ai fini della liquidazione delle spese legali e all’eventuale pagamento del doppio dell’importo del contributo unificato.
Nulla esclude, tuttavia, che la mancata partecipazione al tentativo di mediazione possa essere, in presenza di ragionevoli motivi, giustificata.
Viceversa, la mancata dichiarazione sulle ragioni atte a giustificare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione o in presenza di motivazioni non ragionevoli, la mancata partecipazione sarà non giustificata.
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