23 Giu Mobbing sul Lavoro e Risarcibilità

Con l’Ordinanza n. 8948/2020 la Suprema Corte di Cassazione è tornata ancora una volta sul tema del mobbing sul lavoro accogliendo le ragioni di un lavoratore che si era visto invece, respingere in toto la domanda di indennizzo per danno da mobbing.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità si sono espressi in merito ad un caso che ha visto come protagonista un datore di lavoro il quale praticava continuamente atti mobbizzanti nei confronti di un suo dipendente.

Il lavoratore, colpito da uno stato di malattia a causa del comportamento datoriale, decideva, dunque, di attivarsi per vie legali sostenendo la natura professionale della malattia cagionata dalla condotta mobbizzante del suo datore di lavoro.

Giunto in Cassazione, dopo il rigetto della propria domanda anche in Corte d’Appello – sull’assunto che  le malattie le quali non derivano in modo diretto dalle lavorazioni elencate nell’art. 1 del DPR. n. 1124/1965, non possono essere indennizzate secondo le previste tabelle INAIL –, il lavoratore finalmente vede accolte le proprie deduzioni.

Sostengono, infatti, gli Ermellini che ogni forma di malattia, causata dall’attività lavorativa, deve ritenersi indennizzabile dall’INAIL, anche se non compresa nelle tabelle e purché il lavoratore dimostri il nesso di causalità tra il lavoro svolto e la causa dannosa-invalidante: nel caso di specie sarebbe l’effetto del mobbing.

A tale conclusione giungono dunque, i giudici della Corte di Cassazione: il mobbing sul lavoro che porta a conseguenze per la salute del lavoratore, è considerato al pari della malattia professionale.

Pertanto, in tali casi, l’INAIL dovrà riconoscere uno specifico indennizzo calcolato in base alle tabelle utilizzate per la riduzione delle capacità lavorativa a causa delle minorazioni psicofisiche, valutate dalla Commissione medico-legale.

Alla luce di ciò è possibile ora affermare che rientra nell’ambito della malattia professionale qualsiasi atto dal quale il lavoratore possa dimostrare che è causa della malattia, anche se non incluso nelle tabelle.

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