![](https://www.studiomartelli.it/wp-content/uploads/2014/09/internazionalizzazione_3.jpg)
09 Feb Negoziazione Assistita: 9 febbraio D-DAY
Dal 9 febbraio 2015, ai sensi e per effetto del D.lgs. 132/2014, convertito con dalla Legge 162/2014, ai sensi dell’ art. 3 della predetta norma, “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita”, al fine di tentare, in via stragiudiziale, di dirimere la controversia, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
La procedura di negoziazione assistita consiste nella sottoscrizione delle parti in lite di una convenzione pattizia, mediante il quale le parti determinano di collaborare, secondo i principi di buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra di loro sorta, con il patrocinio e l gestione di avvocati.
1. Ambito di applicazione della procedura obbligatoria
L’esperimento della procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità e, quindi, obbligatoria nelle controversie in materia di:
1) risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti; e
2) pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo pari o inferiore a cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine concordato tra le parti nella convenzione.
Il giudice provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito.
La condizione di procedibilità si considera superata se l’invito non è seguito da accettazione entro trenta giorni, dalla ricezione dell’invito medesimo, o è seguito da rifiuto esplicito dalla sua ricezione.
2. Procedimento
L’avvocato della parte che intende proporre azione giudiziale formula alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione.
L’invito deve:
- indicare l’oggetto della controversia;
- contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.
- contenere la certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito ad opera dell’avvocato che formula l’invito.
3. Accettazione dell’invito:
Qualora l’invito venga accettato dalla controparte, si procederà alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, che dovrà contenere:
- l’impegno delle parti a collaborare secondo i principi di buona fede e lealtà per risolvere la controversia, nonchè di riservatezza in merito alle informazioni ricevute.
- il termine per la conclusione della procedura, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi (prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti);
- l’oggetto della controversia.
La convenzione dovrà essere redatta in forma scritta, a pena di nullità, dovrà essere sottoscritta dalla parti e dagli avvocati che le assistono, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni dei propri assistiti.
Successivamente alla sottoscrizione della convenzione si apre la fase di negoziazione vera e propria.
3.1 Mancato accordo
Qualora le parti non raggiungano nessun accordo, verrà redatta la dichiarazione di mancato accordo, la condizione di procedibilità si considera ottemperata e, la parte che ne abbia interesse potrà introdurre la domanda giudiziale.
3.2 Accordo positivo
Le parti che raggiungano un accordo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le hanno assistitono.
L’accordocostituisce titolo esecutivo ed è valido per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Lo Studio Martelli & Partners, come già avvenuto con la mediazione, offre il proprio supporto logistico, su tutto il territorio nazionale. a tutti coloro i quali ne avranno necessità, studiando delle forme di gestione ad hoc, al fine di trarre i maggiori vantaggi dal nuovo istituto giuridico.
No Comments