03 Lug Nei sinistri stradali il danneggiante va sempre citato in giudizio
La Corte di Cassazione con sentenza n. 12089 del 10.06.2015, ha riaffermato un principio oramai consolidato negli ultimi anni: nella causa tra danneggiato e compagnia assicurativa volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, il proprietario dell’altro veicolo va sempre citato in causa, anche se si tratta di azione ex art. 149 del D.lgs. n. 209/05 (indennizzo diretto).
Il responsabile del danno deve, quindi, essere sempre chiamato in causa quale litisconsorte necessario.
La Suprema Corte ha osservato, in particolare, come la presenza nel processo dell’asserito responsabile del danno – intendendosi in tal senso solo ed esclusivamente il titolare del veicolo e non anche il conducente dello stesso – tanto in primo grado, che nei successivi, eventuali gradi di giudizio, è necessaria al fine di garantire l’integrità del contraddittorio.
Tale decisione scaturisce soprattutto dall’esigenza di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore, consentendogli di opporre l’accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di rivalsa.
Di certo, non si può dire che questo orientamento contrasti con l’art. 149, comma 6 del D.lgs. n. 209/05, che afferma “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 comma II nei soli confronti della propria impresa di assicurazione”, come noto, quest’ultima norma non esclude dal giudizio il responsabile civile, bensì l’istituto assicuratore di quest’ultimo, il quale, così come si legge “…può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa…”. .
D’altra parte, così come osservato dai Giudici della Suprema Corte, l’azione di risarcimento diretto, rappresentando una azione alternativa all’azione ordinaria, non può avere alcuna prerogativa in peius rispetto a quest’ultima.
E’ evidente, quindi, come a seguito delle varie pronunce della Suprema Corte, vengano sempre meno i presupposti che erano alla base del regime di indennizzo diretto.
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