Non indossava il casco? I parenti della vittima vanno sempre risarciti.

04 Dic Non indossava il casco? I parenti della vittima vanno sempre risarciti.

Corte di Cassazione sentenza n. 23148/2014

E’ recente la sentenza della Suprema Corte (n. 23148 del 31.10.2014), a mezzo della quale la stessa ha respinto il ricorso incidentale proposto dal Comune ove era avvenuto il sinistro e dell’Istituto assicuratore del responsabile civile.

In particolare, i ricorrenti lamentavano come il Giudice di merito, nel calcolare il risarcimento non aveva provveduto alla proporzionale riduzione del danno, alla luce della circostanza, che la vittima, al momento del sinistro, non indossava il casco e, consapevolmente, fosse salito a bordo di una moto guidata da un conducente privo di patente di guida.

A tal riguardo, la Suprema Corte ha rilevato come: “…in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’articolo 1227 c.c., la prova che il creditore – danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore.

La correttezza del primo assunto della Corte circa le conseguenze della prova insufficiente del concorso colposo della vittima, rende privo di interesse il profilo relativo all’esistenza dell’obbligo di indossare il casco: essendo indimostrata l’efficienza causale, rispetto al decesso, dell’omesso impiego della protezione, risulta, infatti, del tutto irrilevante l’indagine sulla violazione del relativo obbligo da parte del trasportato…”.

In particolare, la Suprema Corte, ponendo a fondamento della propria decisione gli esiti della CTU – all’esito della quale non era stato possibile stabilire se l’uso del casco avrebbe potuto evitare il decesso del giovane – ha concluso come “…ove l’indagine sul concorso di colpa della vittima non porti a risultati certi, come è accaduto nella fattispecie, l’esito non può che ridondare a danno del debitore danneggiante…”.

E’ evidente, quindi, come la Cassazione ha voluto nuovamente ribadire che la mancata osservanza da parte della vittima di un sinistro stradale di norme di carattere amministrativo, non determina automaticamente il concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., ma richiede puntuale e rigorosa prova in ordine al concorso colposo di quest’ultimo.

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