31 Lug Obbligo di mantenimento ed emergenza sanitaria.

Le misure di contenimento del virus Covid-19 hanno decisamente influito sulle dinamiche che interessano il diritto di famiglia ed in particolar modo sull’obbligo di corrispondere il mantenimento ai figli.

Gran parte dei coniugi a carico dei quali il Tribunale, con relativo provvedimento, aveva stabilito l’obbligo di corrispondere il mantenimento, si è trovato in un’oggettiva difficoltà economica generata appunto dall’imposto lockdown.

Preliminarmente va osservato che il diritto di mantenere la prole è un diritto/dovere costituzionalmente imposto e garantito dall’articolo 50 della Costituzione, ed il mancato rispetto dell’obbligo prescritto assume rilevanza penale.

Il mancato adempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli economicamente non autonomi, è, infatti, reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen. sentenza n. 37090/2019).

Ragion per cui non è assolutamente ammissibile l’autonoma rinegoziazione del quantum.

A tal fine ci è utile la lettura dell’art. 156 c.c., per il quale, in presenza di giustificati motivi, il coniuge gravato dall’obbligo di mantenimento, può chiedere con specifica istanza la revoca o la modifica dei provvedimenti attinenti al mantenimento assolvendo l’onere probatorio relativo alla contrazione patrimoniale subita a causa della conclamata pandemia.

Sul punto recentemente è intervenuta la Cassazione la quale ha precisato che la stessa prova rigorosa dell’impossibilità incolpevole a soddisfare le esigenze minime di vita dei figli è necessaria anche per escludere la responsabilità penale (Cass. Penale – sentenza 10422/2020).

Insomma neanche in questo caso è legittimo “farsi giustizia da soli!”.

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