30 Apr Ordinanza Corte di Cassazione n. 9413/2021 del 9 aprile 2021: è valido il contratto online con la banca
Con l’ordinanza indicata è stata sancita la validità dei contratti stipulati online con la banca ciò a fronte della previsione normativa di cui all’art. 117 del testo Unico Bancario che impone la forma scritta per tutti i contratti bancari.
Tale previsione normativa, con l’avvento della tecnologia e la conclusione di sempre un maggior numero di contratti a distanza, ovvero tramite Internet, ha subìto dei notevoli contemperamenti.
Nel caso di specie, oggetto di disamina era la validità di un’operazione in covered warrant conclusa dal cliente, tramite accesso all’area riservata del sito di home banking, conclusa semplicemente spuntando la casella dell’assenso (point and click).
Preliminarmente occorre ricordare che secondo la Cassazione (ord. n. 9196/21 del 20 aprile 2021) è sufficiente che sul contratto sia presente la sola firma del cliente, potendo il consenso della banca essere tacitamente desunto dall’avvenuta attuazione del contratto stesso.
In pratica, secondo l’orientamento sposato dalla giurisprudenza sino ad oggi, nella materia dei contratti bancari la mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’istituto di credito non ne comporta la nullità, essendo sufficiente che il medesimo sia redatto per iscritto e che una copia sottoscritta dal cliente sia allo stesso consegnata. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può essere desunto anche alla stregua di comportamenti concludenti.
Muovendo da tale considerazione, la Suprema Corte ha, poi, ritenuto che il flag sulla casella con su scritto “accetto le condizioni generali di contratto” equivale ad una «firma elettronica leggera.
Pertanto, basta la firma elettronica leggera del cliente a perfezionare online il contratto bancario o d’investimento.
Del resto, laddove la legge vuole stabilire la nullità del contratto in assenza della tradizionale forma scritta lo fa in modo espresso, come nell’elencazione dell’articolo 1350 del codice civile, nella quale non sono ricompresi i contratti bancari.
È stato il dpr 513/97 a introdurre la sottoscrizione elettronica, poi, meglio regolamentata dalla direttiva 1999/93/Ce, attuata in Italia dal decreto legislativo 10/2002: l’articolo 6 precisa che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica soddisfa il requisito legale della forma scritta e sul piano probatorio risulta liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
Tale normativa ha introdotto la distinzione tra firma elettronica (o firma digitale leggera) e firma digitale avanzata o pesante.
Ebbene, la firma elettronica leggera – quella appunto costituita dal click del mouse sulla casella predisposta sul sito della banca – soddisfa senz’altro il requisito legale della forma scritta, mentre quella pesante si rende necessaria solo quando si vuole conferire al contratto l’efficacia probatoria fino a querela di falso.
In definitiva, secondo la Cassazione, è ben valido un contratto online con la banca anche se il cliente non ha apposto alcuna firma a penna ma si è limitato a cliccare la casella con il proprio mouse da casa.
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