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15 Ott Orientamento dei Tribunali in merito alla sentenza della Cassazione n. 1361 del 2014 sulla risarcibilità iure successionis del danno tanatologico
Con la sentenza n. 1361/2014 (est. Scarano), la Corte di Cassazione ha riconosciuto, per la prima volta esplicitamente, il diritto al risarcimento del “danno alla vita”, ovvero di quel danno subito dalla vittima e trasmissibile agli eredi (iure hereditatis).
Prima della sentenza, invero, l’orientamento prevalente negava la risarcibilità iure hereditatis del c.d. danno tanatologico, se non nel caso in cui, tra l’evento e il decesso, non fosse trascorso un apprezzabile lasso di tempo.
Poiché le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state chiamate ad esprimersi sulle indicazioni emerse dalla sentenza della III sezione Civile, allo stato non sembra opportuno accedere ad ipotesi transattive, soprattutto considerando che non sono chiari i criteri di un’eventuale liquidazione del danno tanatologico.
A titolo semplificativo, si consideri che, pochi mesi prima della sentenza del gennaio 2014, il tribunale di Campobasso, con sentenza del 10/01/2014 (inedita), affermava categoricamente: “Questo giudice, aderendo all’orientamento giurisprudenziale volto a negare ingresso a tale voce di danno nell’area delle lesioni risarcibili, ritiene che la lesione dell’integrità fisica con esito letale non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute e perciò solo risarcibile, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi”.
La medesima impostazione si riscontrava presso i tribunali di Isernia, Bari, Lecce, Brindisi, Taranto, L’Aquila, Chieti, Pescara ed Ancona.
Ad oggi sarà necessario attendere la pronuncia delle Sezioni Unite ed, in caso di conferma della ratio della sentenza emessa dalla III sezione, verificare attentamente le conseguenti decisioni delle corti di merito.
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