Orientamento generale dei Tribunali in tema di applicazione delle Tabelle per la valutazione delle lesioni superiori al 9% di invalidità permanente

13 Ott Orientamento generale dei Tribunali in tema di applicazione delle Tabelle per la valutazione delle lesioni superiori al 9% di invalidità permanente

E’ diffusa la convinzione che le tabelle milanesi rappresentino al meglio, per accuratezza e completezza, il criterio di equità costantemente richiamato dalla Suprema Corte.

Per l’effetto, è pressoché totale l’utilizzo nei tribunali nel caso di liquidazione di lesioni di misura superiore al 9% di invalidità permanente.

Solo sporadicamente si registrano opinioni difformi, poiché alcuni giudici, in mancanza di una tabella unica nazionale approvata con legge dello Stato, non si ritengono vincolati e considerano altre tabelle più adatte alla situazione territoriale.

Nel tribunale di Roma, infatti, è totale l’utilizzo delle tabelle redatte dal tribunale stesso, impiegate spesso in altre curie del Lazio. Anche in Puglia, fino a pochi anni fa (2011-2012), era molto diffuso il ricorso alle tabelle del tribunale di Lecce: solo a seguito delle pronunce del 2011 della Corte di Cassazione si è diffusa l’adozione delle tabelle milanesi.

Per quanto concerne le lesioni c.d. micropermanenti, invece, si registrano difformità in ordine all’applicazione dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni.
Peraltro, se non sembrano esservi dubbi sull’applicazione della tabella nazionale quando si tratti di lesioni derivate da sinistri stradali, v’è da dire che, in alcuni casi, si è ritenuto di applicare l’art. 139 anche in caso di lesioni derivanti da altri illeciti extracontrattuali.

Particolarmente attivo in tal senso appare il tribunale di Macerata, secondo il quale non sembra irragionevole l’applicazione dell’art. 139 a prescindere dal contesto. Ritiene il tribunale che sia sottintesa la volontà del legislatore di adottare la tabella delle micropermanenti in ogni caso in cui le lesioni abbiano minore incidenza sul valore della persona. Una distinzione tra sinistri stradali e altre casistiche, pertanto, risulterebbe contraria al principio costituzionale di uguaglianza.

È un orientamento che appare corroborato dalla circostanza che il c.d. decreto Balduzzi (il quale, come noto, ha varato una nuova disciplina della responsabilità medica) ha espressamente stabilito che la valutazione del danno avvenga sulla scorta degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

Comunque da sottolineare è che, di contro, nel 2011, la Corte di Cassazione ha esplicitamente escluso l’applicazione della tabella delle micropermanenti al di fuori delle ipotesi dei sinistri stradali.

1Comment
  • gial luigi zucchi
    Posted at 12:07h, 15 Ottobre

    anche Udine, prima delle note pronunce giurisprudenziali, si adottavano le tabelle “r.c.auto” in tutti i casi, non solo nell’r.c.auto obbligatoria. Francamente parrebbe quasi ovvio, sia per un principio di uniformita’ ed uguaglianza, che per il fatto che tabelle di origine normativa dovrebbero avere piu’ “forza” di tabelle di origine giurisprudenziale. Quello che non si capisce e’ altro, e principalmente 1) perché non si elabora, normativamente, una tabella unica, per tutti i tipi di lesioni, e per tutti gli ambiti 2) perché dopo le sentenze “di San Martino” le tabelle r.c.auto continuano ad essere elaborate tenendo conto solamente del vecchio danno biologico ….

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