19 Apr Paese che vai R.C.A. che trovi
Le differenze tra Oriente ed Occidente si ravvisano anche nel mondo del diritto assicurativo ed in particolare nelle norme che disciplinano il risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale.
Ed infatti nella Repubblica Iraniana è stata da poco approvata una legge che, nella liquidazione del risarcimento per morte a seguito di incidente stradale, parifica in termini economici la vita di una donna a quella di un uomo.
La nuova norma cambia profondamente l’interpretazione della legge coranica, ove si prevede che una donna vittima di sinistro stradale generava un risarcimento del danno pari alla metà di una vittima di sesso maschile.
La proposta di modifica della legge era già stata avanzata nel 2008 dal Parlamento persiano ma il Consiglio dei Guardiani l’aveva respinta; quest’anno, però, è stata ripresa in considerazione e finalmente approvata, grazie al programma elettorale del Presidente Hassan Rohani che rivendica lo spirito di uguaglianza tra i due sessi.
Generalmente nella legge iraniana la R.C. Auto è governata dal concetto coranico di prezzo del sangue, secondo cui la vittima di lesioni, o la sua famiglia in caso di morte, possono chiedere un risarcimento dal colpevole.
Per gli incidenti stradali viene fissato un prezzo base di 1,5 miliardi di rial (circa $ 50.000) per il risarcimento della morte di un uomo, mentre quello di una donna – prima della riforma della legge – era pari alla metà. Per quanto riguarda invece le lesioni, l’importo è variabile in relazione alla gravità del danno subito.
Singolare anche quanto avviene nella Repubblica Popolare Cinese ove vige la regola non scritta ‘meglio colpire per uccidere che colpire per ferire’.
In caso infatti di investimento e ferimento di un pedone, può capitare che il conducente dell’auto decida di ripassare con il proprio mezzo sulla vittima con l’intento di ucciderla.
Un comportamento del genere non è, però, da attribuire alla massiccia presenza di automobilisti folli ma ad un sistema di incentivi pubblici che può essere definito alquanto peculiare.
Nella Repubblica cinese il risarcimento per le vittime stradali è relativamente basso, visto che le somme erogate possono arrivare fino a un massimo di $ 50.000; viceversa, nel caso di feriti con danni permanenti, il conducente responsabile deve pagare a vita l’assistenza sanitaria al danneggiato, con una spesa che può superare ampiamente il mezzo milione di dollari.
Pur trattandosi di omicidio volontario, le norme dell’ordinamento cinese che trattano questi casi sono particolarmente facili da aggirare. È facile dunque per gli automobilisti colpevoli sfuggire a una condanna penale o cavarsela con una sentenza di reclusione minima.
Tutt’altra storia invece nei Paesi Occidentali dove l’attenzione dei singoli ordinamenti per le vittime della strada diventa sempre più alta.
Nel nostro Paese, infatti, è appena stata introdotta la legge sul reato di omicidio stradale che punisce chi uccide in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe con una pena di reclusione fino al massimo 12 anni.
Il reato sanziona anche le lesioni, che possono portare ad una condanna da 3 a 5 anni per quelle gravi e da 4 a 7 anni per quelle gravissime.
In caso di recidiva o se l’incidente causa più di una vittima, la pena può salire fino ad massimo di 18 anni.
A seguito della condanna, la patente sarà revocata per un periodo di 15 anni per l’omicidio e 5 anni per le lesioni, oppure fino a 30 anni in caso di fuga.
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