01 Apr Pieno valore legale per gli atti giudiziari via Pec. Un’arma a doppio taglio.
L’avvento del processo telematico porterà auspicabilmente una riduzione degli adempimenti a carico degli avvocati, nonché un notevole risparmio di tempo e risorse. A trainare questa piccola rivoluzione telematica sarà la Posta Elettronica Certificata (PEC), uno strumento agile e flessibile che tuttavia, può risultare un’arma a doppio taglio.
Quando la PEC è valida
Già da tempo la PEC può essere utilizzata per effettuare le notifiche degli atti giudiziari.
In particolare, per quanto concerne la notifica dell’atto di citazione per mezzo PEC, la stessa può ritenersi del tutto valida ed efficace, purché venga effettuata nel rispetto delle regole tecniche del processo telematico di cui al D.M. 44/2011, modificato dal D.M. 03.04.2013 n. 48, e più precisamente:
– le notificazioni tramite PEC possono essere effettuate solamente dagli avvocati autorizzati dall’Ordine di appartenenza, ad effettuare le notifiche in proprio;
– come stabilito dall’art. 18 del D.M. 44/2011, l’atto dovrà essere redatto in formato PDF, l’avvocato notificante dovrà apporre la sua firma digitale (naturalmente con certificato valido) ed allegare l’atto così firmato alla PEC, avendo cura di impostare la ricevuta completa di avvenuta consegna. La procura potrà essere contenuta in un documento informatico separato, ottenuto anche mediante scansione dell’originale cartaceo, ed allegato alla PEC;
– le notifiche si possono eseguire soltanto tramite indirizzi PEC risultanti da pubblici elenchi.
Tali elenchi, utilizzabili ai fini delle notifiche, sono indicati dall’art. 16 ter del D.L. 179/2012 e sono i seguenti:
a) domicili digitali dei cittadini inseriti nell’anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 4 D.L. 179/2012);
b) elenco degli indirizzi PEC delle P.A. formato dal Ministero della Giustizia (art. 16, comma 12, D.L. 179/2012);
c) INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi PEC di imprese e professionisti) di cui all’art. 6-bis CAD;
d) elenchi di indirizzi PEC di cui all’art. 16 D.L. 185/2008;
e) REGINDE (registro generale degli indirizzi elettronici) del processo telematico.
A tal riguardo, è bene rilevare che i suddetti elenchi sono ancora in fase d’alimentazione e che la normativa non è ancora chiara al riguardo, ma è innegabile che gli elenchi di cui al punto d (per quanto concerne imprese e professionisti) potrebbero essere utilizzati immediatamente per le notifiche in quanto già (parzialmente) esistenti.
Nessuna scusa. La PEC va letta
Per quanto riguarda le Compagnie di Assicurazione, è innegabile che queste ultime, vista la propria natura giuridica, abbiano pubblicato e pubblicizzato in modo chiaro ed inequivocabile l’indirizzo PEC, rendendo dunque alquanto difficile opporre al mittente una sorta di incertezza in ordine all’indirizzo del destinatario.
In conclusione, stante comunque la necessità di verificare le autorizzazioni del legale e la firma digitale del documento allegato e notificato tramite PEC e pur considerando la continua evoluzione della materia, allo stato, non sembrerebbero sussistere motivi ostativi alla notifica dell’atto di citazione tramite PEC ad una Società di assicurazione, la quale, stante la propria qualifica di “impresa costituita in forma societaria” aveva l’obbligo, alla data del 30/06/2012 (come prorogato dalla prima scadenza del 10 febbraio 2012) di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, ex art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012 ed art. 16, comma 6, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185”.
La PEC è uno strumento relativamente giovane, talvolta sottovalutato per via del suo scarso utilizzo rispetto ad altre forme tradizionali di comunicazione. Tuttavia essa ha pieno valore legale e con il tempo assumerà un valore centrale nelle comunicazioni legali. Per questo motivo, e per non incorrere in spiacievoli e ingiustificabili omissioni, va trattata con la massima attenzione.
Tale modalità operativa di notificazione, laddove sottovalutata, espone concretamente le società al rischio di essere dichiarate inconsapevolmente contumaci nel corso di numerosi giudizi civili, con tutte le conseguenti preclusioni e limitazione difensive del caso.
Infatti, la scarsa pratica in materia di notifiche a mezzo PEC, consente ai difensori più pratici e smaliziati di farvi ricorso giusto al fine di guadagnare lo stato di contumacia della controparte.
Antonio Longo
Posted at 13:43h, 07 AprileNon saprei dire se questa sia la volta buona per il definitivo decollo della Posta Elettronica Certificata (PEC) anche per la notifica degli atti giudiziari che, come -giustamente- scrive l’avv. G.B. Martelli, è senza dubbio uno strumento agile e flessibile ma che può risultare un’arma a doppio taglio. Concordo in pieno! Conosco lo slancio e le notevoli competenze informatiche del Professionista Capitolino ma ne apprezzo ancora di più le capacità quando suggerisce “prudenza e cautela” di fronte ad un istituto che, in astratto, potrebbe e dovrebbe essere dirompente e di grande aiuto nella pratica quotidiana del (imminente ?) processo telematico ma che potrebbe rivelarsi, in concreto, un boomerang per non poche parti processuali.