20 Mar Pubblicato il Decreto Legge “Cura Italia”
E’ proprio di queste ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge “Cura Italia” le cui misure straordinarie per il Covid – 19 entrano subito in vigore.
127 Articoli che confermano l’impianto già anticipato nei giorni scorsi di interventi straordinari per l’emergenza in corso: ammortizzatori sociali, divieto di licenziamento, premio per chi lavora in sede, congedi parentali ed altro.
Il provvedimento, per il quale sono state necessarie 67 pagine della Gazzetta Ufficiale, è suddiviso in cinque maxi capitoli: misure di potenziamento del servizio
sanitario; misure a sostegno del lavoro; misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese; ulteriori disposizioni.
In quest’ultimo Titolo che spazia dai temi più vari vi è anche la Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni.
Prevede infatti l’art. 125 in quattro chiari e precisi distinti punti, talune importanti proroghe di specifici termini fondamentali per le Compagnie Assicurative nello svolgimento della loro quotidiana attività.
Vediamo nel dettaglio:
- Per l’anno 2020, i termini previsti dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.
- Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.
- Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.
- In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l’accesso al credito, l’Unioncamere e le camere di commercio, nell’anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l’erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.
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