12 Gen RC Auto copre anche il danno al veicolo fermo in un parcheggio
Con l’Ordinanza n.31902/2018, la Corte di Cassazione in linea con l’orientamento dominante presso la Corte di Giustizia Europea ha statuito che, in tela di circolazione stradale, la RCA copre necessariamente anche il danno al veicolo fermo in un parcheggio.
Più precisamente, la situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera, abbia urtato e danneggiato la macchina posteggiata accanto ad esso rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli».
Infatti, la circostanza che il sinistro sia dipeso dalla condotta del passeggero (e non da un’azione del conducente) non preclude che l’uso del veicolo rientri nella sua funzione di mezzo di trasporto e, di conseguenza, nella nozione di «circolazione dei veicoli» di cui alla normativa comunitaria. Infatti, la ratio della disciplina in materia di responsabilità civile automobilistica risiede da una parte nel garantire la libera circolazione dei veicoli e dall’altra nel tutelare le vittime degli incidenti causati da tali veicoli.
Così dichiara in senso conforme la Corte Europea: “L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell’aprire la portiera del suddetto veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso” (Corte giustizia Unione Europea, sez. VI, sentenza 15/11/2018 n° C‑648/17).
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