10 Set RC AUTO: il contraente una polizza a favore di altri non è responsabile verso il terzo danneggiato da sinistro stradale
Con l’ordinanza 20 luglio 2017 i giudici della Sezione VI-3 della Cassazione hanno introdotto una novità, non certamente di poco conto, in tema di RC auto: chi sottoscrive una polizza a favore di altri, afferma il Supremo Consesso, non è responsabile verso il terzo danneggiato.In altri termini, nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell’assicuratore del responsabile, è litisconsorte necessario ai sensi dell’art. 144 del codice delle assicurazioni, unicamente il proprietario del veicolo che ha causato il danno e non colui il quale ha, di fatto, sottoscritto il contratto di assicurazione per conto altrui.
Infatti, il soggetto che si limita a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di un veicolo e a pagare il relativo premio, ma che non sia proprietario del mezzo, potrà stipulare “un’assicurazione per contro altrui” se non intende mai condurre il veicolo assicurato, o “un’assicurazione per conto di chi spetta”, se prevede di guidare il mezzo alternandosi con altri conducenti.
Ebbene, nell’uno e nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilità civile nei confronti del terzo danneggiato. Da ciò, inoltre, deriva l’ulteriore conseguenza che il contraente, quando non sia stato proprietario o conducente del veicolo, non potrà mai trovarsi esposto all’azione di regresso dell’assicuratore in quanto, non essendo responsabile, non può assumere la qualità di assicurato ai sensi dell’art. 1904 del c.c.
Va comunque aggiunto, per completezza, che il contratto di assicurazione ben potrebbe espressamente attribuire all’assicuratore il diritto di regresso nei confronti del contraente, anche quando la polizza sia stata stipulata per conto altrui: tale pattuizione, infatti, rientrerebbe nell’ambito dell’art. 1322 c.c., non avendo però nulla a che vedere con l’istituto di cui alla legge n. 990 del 1969 e costituirebbe una garanzia atipica assimilabile alla fideiussione.
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