13 Gen Reato di diffamazione? Non per il direttore di una testata giornalistica online.
Secondo l’art. 57 del codice penale, il direttore o il vice-direttore di una testata editoriale di carta stampata che omette di esercitare gli appositi controlli atti ad impedire che attraverso la pubblicazione di notizie vengano a configurarsi reati, è punibile con una pena diminuita in misura non eccedente un terzo. Lo stesso non può dirsi, invece, per il direttore di una rivista pubblicata sul web.
E’ quanto espresso dalla sentenza 35511 della Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione datata 1 ottobre 2010, che ha escluso l’ipotesi di punibilità del direttore di una testata online in quanto la norma si riferisce esclusivamente ad un tipo di informazione diffusa attraverso la carta stampata.
Il codice penale infatti, tra i mezzi di informazione, distingue nettamente la stampa dagli altri mezzi di pubblicità. Affinché ci si possa riferire al termine stampa in senso giuridico, occorrono infatti due condizioni che non possono verificarsi via web, ovvero la presenza di una riproduzione tipografica e che il prodotto stampato sia destinato alla pubblicazione diffondendolo tra il pubblico.
Escludendosi sino ad oggi l’ipotesi di assimilabilità di pubblicazioni online al concetto di stampato, per colmare questo vuoto legislativo sono state presentate in parlamento diverse proposte di legge atte a favorire l’estensione della responsabilità ex art. 57 c.p. anche al direttore di un giornale telematico.
Per ora tale estensione non è stata attuata né dalla legge 62/2001 né dal famoso D.Lgs del 2003, in quanto la prima si limitava ad introdurre la registrazione delle testate online esclusivamente per ragioni amministrative, mentre il secondo si concentrava semplicemente sulla possibilità di richiedere le provvidenze per l’editoria.
Lo spazio del web si configura quindi come meno soggetto a rischi e restrizioni per quanto riguarda libertà d’espressione. Sino a quando?
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