23 Giu Reato di giuda in stato di ebrezza e l’avviso all’indagato di farsi assistere dal difensore di fiducia per l’accertamento del tasso alcolemico.

Quando si deve effettuare un accertamento urgente di polizia giudiziaria sul tasso alcolemico, in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, cod. str. è necessario il previo avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al compimento dell’atto stesso, in conformità all’art. 114 disp. att. c.p.p.. E’ infatti, di un atto di polizia giudiziaria “garantito” dall’assistenza difensiva ex art. 356 c.p.p., tra cui rientrano gli accertamenti etilometrici, quali species degli accertamenti urgenti ex art. 354 cpv. c.p.p.

L’omissione dell’avviso è riconducibile nell’alveo delle nullità generali ex art. 178, lett. c), c.p.p., perciò è essenziale dimostrare che l’avviso sia stato ritualmente dato dalla polizia giudiziaria procedente. Tale dimostrazione deve essere fornita tramite il verbale di accertamento urgente irripetibile ex art. 354, comma 2, c.p.p., redatto contestualmente al compimento dell’atto di indagine ex artt. 357, comma 2, lett. e) e 373, comma 4, c.p.p. sottoscritto preferibilmente, ma non necessariamente, anche dall’indagato oltre che dagli accertatori di polizia giudiziaria e destinato, in quanto atto irripetibile, al fascicolo dibattimentale.

Ma possono sussistere ulteriori modalità di avviso per il compimento dell’alcooltest diverse dalla redazione del verbale?

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che a prova dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod.proc.pen. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all’art. 357 cod.proc.pen., in cui, secondo quanto stabilito dall’art.115 disp. att. Cod. proc. pen., l’annotazione di tale adempimento non è prescritta; ove la predetta prova trovi la sua fonte in una deposizione testimoniale, il giudice di merito è tenuto a verificare l’attendibilità della testimonianza in merito a quanto dal testimone direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, dando conto delle specifiche ragioni sottese alla mancata verbalizzazione dell’avviso.

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