19 Giu Responsabilità degli Enti aventi custodia per attraversamento animali selvatici

La recentissima sentenza della Cassazione – n. 11785/2017 – ha ribadito la posizione degli Enti pubblici proprietari delle strade (Comune, Provincia, Regione) nelle ipotesi in cui si verifichi un sinistro stradale a causa di attraversamento di animali selvatici.

Nello specifico, detto pronunciamento ha rimarcato la posizione di garanzia dei citati Enti nei confronti degli utenti delle strade ex art. 2051 c.c..

Pertanto, se un animale selvatico attraversa la strada e causa un incidente stradale, l’automobilista che abbia urtato contro il muro di contenimento o contro altra automobile ha diritto a richiedere il risarcimento danni all’Ente proprietario della strada in questione.

Tale ambito di responsabilità oggettiva si applica anche se la rete attorno alla carreggiata è integra e non risulta danneggiata; salvo solo il caso in cui lo stesso automobilista si sia a sua volta reso colpevole del mancato rispetto delle regole di prudenza – come ad esempio l’elevata velocità di marcia).

Nel caso di verificazione di un tale sinistro, l’improvvisa comparsa dell’animale sul manto stradale e la eventuale segnalazione di un tale pericolo sul tragitto sono fra gli elementi che saranno tenuti in considerazione in sede di valutazione delle responsabilità e del nesso causale.

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