07 Gen Responsabilità dei pedoni nell’attraversamento

Il Codice della Strada, a proposito della circolazione dei pedoni e del loro attraversamento all’art. 190, stabilisce che QUESTI devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti.

Nel caso di attraversamento, avvalendosi delle apposite strutture (sottopassaggi, sovrapassaggi, strisce pedonali), il pedone ha la precedenza sui veicoli mentre avviene il contrario se l’attraversamento, pur consentito, non avviene secondo queste modalità.

È chiaro che bisogna distinguere varie situazione:

1) Se ad essere investito è il pedone che attraversa la strada sulle strisce pedonali, la responsabilità sarà del conducente del veicolo salvo verificare un eventuale concorso di colpa del pedone nell’ipotesi in cui abbia attraversato in maniera imprudente.

2)Se, invece, ad essere investito è il pedone che attraversa la strada in assenza di strisce pedonali, la responsabilità dovrà essere valutata a seconda della dinamica del sinistro; in particolare se il pedone attraversava la strada in un punto di massima visibilità e in apparente sicurezza, la responsabilità sarà del conducente del veicolo, in caso contrario, la responsabilità dell’evento potrà anche essere attribuita esclusivamente al pedone (Cass. Sentenza n. 25207/19).

3) In ultimo, se ad essere investito è il pedone che attraversa la strada sulle strisce pedonali ma in presenza di un contestuale divieto, allora la responsabilità potrà essere attribuita unicamente al pedone.

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