12 Mag Responsabilità risarcitoria per i danni verificati contro un albero.
Quando avviene un incidente stradale di auto contro albero, la responsabilità risarcitoria dipende dalle rispettive condotte dei soggetti coinvolti nel sinistro, ossia quella del conducente del veicolo, che deve osservare le regole di circolazione e l’Ente proprietario o gestore del tratto di strada, che può essere chiamato a risarcire se non ha eseguito la manutenzione e la pulizia a cui era tenuto; infine bisogna tener conto anche delle distanze minime degli alberi dalla sede stradale per verificare se sono state rispettate nel punto ove è avvenuto il sinistro.
Nei casi di uno scontro di un veicolo contro un albero situato in prossimità della sede stradale, la responsabilità per i danni a persone e cose deve essere attribuita all’Ente proprietario della strada se non ha garantito il rispetto delle distanze o non ha eseguito la dovuta manutenzione.
Una recente Sentenza del Tribunale di Milano, n. 3176 del 16.04.2021, ha precisato che questo obbligo di manutenzione, gestione e pulizia “non si estende a tutto quanto presente in fondi adiacenti la sede stradale”, specialmente se di proprietà di soggetti privati, “laddove l’asserita insidia non si trovi proprio ai margini della carreggiata”.
Secondo i giudici, la normativa sulle distanze degli alberi si combina con quella sulla manutenzione delle strade, nel senso che “se esse sono di proprietà altrui, possono essere soggette alla manutenzione, gestione e pulizia da parte dell’amministrazione locale soltanto se sono soggette ad uso pubblico”, come aveva già affermato la Cassazione con Ordinanza n. 6141/2018.
Deve precisarsi, in ogni caso, che se il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro è fuoriuscito di strada per eccesso di velocità o altre condotte di guida imprudenti in violazione delle regole imposte dal Codice della strada, il nesso di causalità tra l’omessa manutenzione e l’evento dannoso sarà escluso e non si avrà diritto al risarcimento in quanto tale condotta costituisce un caso fortuito, ovvero un comportamento imprevedibile del danneggiato, che esime l’Ente proprietario da ogni tipo di responsabilità.
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