Rigore probatorio per le cessioni di credito da noleggio di autoveicoli

13 Feb Rigore probatorio per le cessioni di credito da noleggio di autoveicoli

Accade ormai frequentemente che, a seguito di un sinistro stradale, le Compagnie assicurative ricevano richieste risarcitorie inerenti non solo i danni materiali subiti dal veicolo, ma anche le spese sostenute dal proprietario al fine di noleggiare un’autovettura sostitutiva da utilizzare nei giorni in cui la propria autovettura si trova ferma in officina per le riparazioni del caso.

Si tratta solitamente di importi modesti e tuttavia sono migliaia le cause che ogni anno vengono promosse dinanzi agli Uffici dei Giudici di Pace al fine di recuperare le spese di noleggio. Ciò in quanto, nella maggior parte dei casi, gli assicuratori rifiutano di riconoscere tale voce risarcitoria ritenendola pretestuosa e spesso esosa rispetto all’effettivo “fermo” del veicolo.

Il rifiuto poi diventa pressochè assoluto allorquando la richiesta risarcitoria non provenga direttamente dal soggetto danneggiato, bensì da carrozzerie cessionarie del credito o addirittura dalle stesse società di noleggio che hanno concesso il veicolo sostitutivo al danneggiato.

I motivi che principalmente inducono le Compagnie assicurative a rifiutare il risarcimento sono essenzialmente due. In primo luogo gli assicuratori contestano il fatto che si operi una scissione tra il danno materiale e le spese di noleggio, ritenendo che tale “frazionamento” sia illegittimo in quanto essenzialmente volto a lucrare maggiori spese legali in sede di contenzioso. Ed in effetti quasi sempre la richiesta di risarcimento delle spese di noleggio giunge allorquando sia già stato liquidato il danno materiale. In secondo luogo, si contesta il fatto che quasi sempre il cessionario del credito è proprio colui che avrebbe concesso l’autoveicolo in noleggio, che agisce sulla scorta di una fattura commerciale da egli stesso emessa.

Tendenzialmente invece i cessionari del credito si limitano a ritenere fondato il proprio diritto proprio sulla scorta dell’esistenza di una fattura attestante l’erogazione del servizio e non sono mancate negli ultimi anni le pronunce giudiziali che hanno accolto tali domande respingendo tutte le contestazioni delle Compagnie assicuratrici.

Tuttavia ultimamente, quanto meno negli uffici giudiziari di Roma e provincia, sembra che stia prendendo piede un certo rigore processuale nei confronti dei cessionari di crediti da noleggio che, sempre più spesso, vedono rigettata la propria domanda.

Presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Roma negli ultimi mesi sono state pronunciate numerose sentenze sfavorevoli ai cessionari. La motivazione è sempre la medesima: carenza di prova in ordine alla necessità del noleggio ed alla effettiva erogazione del servizio.

Nella recentissima sentenza n. 40325 del 12.12.2014, il Giudice di Pace di Roma osserva che nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di noleggio dell’auto “mancando l’indispensabile supporto probatorio (non evincibile dalla documentazione in atti che, in quanto atto proveniente da soggetto a favore del quale la somma dovrebbe essere pagata, è privo di valenza probatoria), incombente sul danneggiato, sia in ordine all’effettivo periodo di totale indisponibilità del mezzo danneggiato sia in ordine all’obiettiva entità del danno provocato dall’inutilizzabilità del mezzo, sia in ordine alla necessità del proprietario di servirsene”. A ben vedere si tratta del proverbiale “uovo di Colombo”. Per anni nelle aule di giustizia si è discusso circa la validità dei contratti di cessione del credito nascente da sinistro stradale (giungendo fino alla Corte di Cassazione) e dell’illegittimo frazionamento del credito; ma l’unico vero principio di diritto è quello sancito dal Codice Civile, secondo il quale chiunque voglia far valere in giudizio un proprio diritto deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento.

La mera produzione di una fattura cui faccia seguito poi una totale inerzia processuale da parte del cessionario in termini di onere della prova, darà luogo al rigetto della domanda.

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