11 Feb Risarcimento Danni causati da fauna selvatica. L’ente proprietario della strada è sempre responsabile?

Sul punto si è di recente pronunciata la Suprema Corte con ordinanza n. 6284/2019 che, nel ribadire un orientamento già cristallizzato, ha escluso qualunque tipo di automatismo sul punto.

In particolare, ha statuito quanto segue: “la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c. e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” ( Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18955 del 31/07/2017, non massimata; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22525 del 24/09/2018).

Pertanto, essendo siffatta ipotesi disciplinata dall’art. 2043 del codice civile che, come noto, testualmente recita: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, sarà preciso onere del danneggiato fornire la prova di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso alla condotta dell’ente in virtù delle regole generali sul riparto dell’onere probatorio dettate dall’art. 2697 c.c. non essendo possibile ricondurre  in maniera automatica alcuna responsabilità in capo all’ente cui le leggi nazionali e  regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno  del randagismo ovvero quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla  custodia degli animali randagi.

Occorrerà, diversamente, la allegazione e la prova – il cui onere, come detto, spetta al danneggiato in base alle regole generali – di una specifica e concreta condotta colposa dell’ente rispetto ai suoi compiti di tutela e gestione della fauna selvatica alla quale possa attribuirsi efficienza causale con riguardo al sinistro oggetto della richiesta del risarcimento danni in base ai principi sulla causalità omissiva intesa quale mancato adempimento di una condotta obbligatoria.

In difetto di siffatta positiva prova la domanda non potrà trovare accoglimento.

 

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