03 Apr RISARCIMENTO DEL DANNO MATERIALE: CONGRUITA’ DELL’OFFERTA E LIMITE DELL’ INGIUSTIFICATO ARRICHIMENTO RIGUARDO VEICOLO IN LEASING
Con le sentenze del Tribunale di Ferrara n. 1168/2011 e della Corte di Appello di Bologna n. 3149/2019, la giurisprudenza consolida il pacifico orientamento in ordine alla questione relativa alla congruità dell’offerta corrisposta dalla Compagnia di assicurazione ed alla indebita integrazione del risarcimento qualora questa richiesta si palesi una occasione di locupletazione del danneggiato.
Nella vicenda specifica, l’automobilista conducente di un autocarro in leasing, danneggiato a seguito di un sinistro subito, otteneva a risarcimento la cifra di € 89.000,00 dall’assicurazione che, tuttavia, tratteneva a titolo di maggior avere.
A suo dire, difatti, nella stima del danno si sarebbe dovuto computare anche l’importo necessario a riscattare il veicolo dalla società di leasing, posto che lui aveva deciso di acquistarlo per poi rivenderlo come relitto.
In tali circostanze, è stata censurata la richiesta di integrazione del risarcimento, posto che, il bene era perfettamente riparabile e la riparazione non era antieconomica.
Ne consegue che, il risarcimento del danno non può superare il valore del bene, né essere occasione di arricchimento del danneggiato che, al contrario, deve essere tendenzialmente risarcito secondo la situazione pregressa al sinistro, senza aggravare colpevolmente le conseguenze del danno.
Con le citate pronunce, quindi, si richiamano taluni consolidati principi statuendo, in particolare, che: “Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l’illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione”.
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