23 Mar Risarcimento in caso di incidente senza scontro tra auto
Con la recente ordinanza n. 5433/20 del 27.02.2020, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione riguardante la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo in caso di incidente senza che sia materialmente avvenuto lo scontro tra i veicolo coinvolti.
In tema di risarcimento del danno stradale, il Codice Civile stabilisce le seguenti due regole per definire la responsabilità in caso di incidente stradale:
- il conducente deve risarcire i danni prodotti se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento;
- se c’è uno scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia pari responsabilità (quindi, un concorso di colpa al 50%).
La prova contraria consiste appunto in ciò che è indicato alla prima regola, ossia il poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento.
La circostanza che non vi sia stato uno scontro tra veicoli impedisce l’applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa, ma non la prima.
Quindi, chi vuol ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare:
- la violazione delle regole del Codice della Strada da parte dell’altro conducente;
- di non aver potuto evitare l’incidente.
Se, quindi, il danneggiato riesce a provare che l’incidente è stato causato da una manovra o un comportamento scorretto dell’altro conducente, tale da non poter essere previsto in anticipo, allora potrà ottenere un risarcimento danni integrale; ciò non esclude, però, che vi possa essere un concorso di colpa se si accerta che entrambi i conducenti hanno agevolato il sinistro con le rispettive condotte.
Inoltre, anche nell’ipotesi in cui non vi sia stato uno scontro diretto tra le autovetture, ossia che vi siano punti di contatto tra le stesse, non è esclusa l’applicazione della regola dell’indennizzo diretto, in virtù del quale il proprietario del veicolo danneggiato potrà richiedere la richiesta di risarcimento alla propria compagnia.
Sorry, the comment form is closed at this time.