19 Nov Rispetto del limite di velocità per prevenire comportamenti altrui imprudenti.
E’ quanto statuito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 121/2020 con la quale gli Ermellini – confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale – hanno precisato che In tema di circolazione stradale l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.
Afferma in sostanza, la Suprema Corte che la responsabilità dell’automobilista che non rispetta i limiti di velocità non può essere esclusa anche se il sinistro è cagionato dalla condotta di guida imprudente e negligente di altro utente della strada.
Ciò in quanto, se è vero che nell’ambito della circolazione stradale il principio dell’affidamento costituisce applicazione del principio del rischio consentito, è anche vero che tale principio trova un necessario temperamento nell’opposto secondo cui l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questi rientri nel limite della prevedibilità.
Sicchè dunque, la possibilità di fare affidamento sull’altrui diligenza e prudenza viene meno allorché in relazione a determinate contingenze concrete, sia possibile prevedere che altri non si atterrà alle ordinarie regole di comune prudenza.
Va dunque, ad avviso del Collegio, riaffermato il principio secondo cui l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui con il solo naturale limite della ragionevole prevedibilità.
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