14 Nov Sinistri: la valutazione delle lesioni è demandata nuovamente ed imprescindibilmente al medico legale

Corte di Cassazione, sentenza n. 18773 del 26 settembre 2016.

Con la pronuncia indicata in epigrafe, i giudici di legittimità pongono un freno ad una prassi invalsa all’indomani dell’entrata in vigore della legge 27/2012 in base alla quale, “l’accertamento clinico strumentale obiettivo” poteva prescindere da qualsiasi valutazione di tipo medico, con il risultato di limitare i casi di possibile risarcimento dei danni per l’assicurato.

La Corte, infatti, ha chiaramente specificato “è compito esclusivo del medico legale accertare la sussistenza delle lesioni e delle menomazioni, nel rispetto dei criteri previsti dalla letteratura e dottrina medico legale, così come accreditate dalla comunità scientifica”, con la conseguenza che i limiti previsti dal Codice delle Assicurazioni all’indomani dell’entrata in vigore della legge 27/2012, che avevano introdotto il criterio dello accertamento “clinico strumentale obiettivo, devono, quindi, intendersi, quali criteri non gerarchicamente ordinati fra loro, né unitamente intesi, ma da utilizzarsi secondo l’arte medica”.

Pertanto,  l’esistenza e valutazione delle lesioni ed i relativi postumi, dovranno continuare ad essere accertati attraverso il rigoroso rispetto dei criteri scientifici della medicina legale.

Trattasi di una sentenza che ha ricevuto ampia risonanza, talché il Presidente dell’Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale, Giovanni Polato, ha sottolineato che a seguito della detta pronuncia “sia ristabilita l’obiettività nella valutazione degli effettivi danni e lesioni in caso di incidenti stradali, offrendo maggiori tutele e garanzie ai cittadini che restano coinvolti in un sinistro”. Tesi condivisa, anche, dal Sindacato Italiano degli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, nella persona di Tommaso Pennelli, segretario provinciale della sezione di Padova “i princìpi da sempre sostenuti dalla comunità dei medici vengono confermati dalla Cassazione: l’applicazione di dottrina, critierologia e scienza medica caratterizzano l’apporto tecnico dello specialista il quale non deve essere vincolato a schemi preordinati

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