18 Nov Sinistri stradali e frazionamento della domanda: nuovo stop della cassazione
Accade sovente che a seguito di un sinistro stradale un soggetto riporti sia danni materiali al proprio veicolo, sia lesioni personali che, nella maggior parte dei casi, sono guaribili in tempi piuttosto ragionevoli (le c.d. microlesioni) ma a volte richiedono degenze lunghe.
Non di rado i legali che assistono i danneggiati propongono dapprima l’azione giudiziale volta al risarcimento del danno materiale dinanzi al Giudice di Pace e poi, ottenuta sentenza di accoglimento, intentano successivamente una nuova causa separata dinanzi al Tribunale per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale.
In verità, la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 23726 del 2007, aveva già censurato tale modus operandi affermando che in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l’azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l’aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale.
Poichè non sempre i danneggiati (o meglio, i loro legali di fiducia), si attengono a tale principio di diritto, costringendo dunque la Suprema Corte a tornare sull’argomento.
E così i giudici di legittimità, chiamati nuovamente a pronunciarsi sulla questione, hanno ribadito, con sentenza n. 21318 del 21 ottobre 2015, che frazionare il credito risarcitorio derivante da sinistro stradale dinanzi al Giudice di Pace per id anni materiali e poi dinanzi al Tribunale per le lesioni, è un comportamento illegittimo che determina improponibilità della domanda successiva alla prima.
Al riguardo la Corte ha osservato che è del tutto inutile lamentare presunti comportamenti scorretti da parte delle Compagnie assicurative, al fine di giustificare la necessità del frazionamento, in quanto l’ordinamento costituzionale non appresta alcuna tutela al creditore allorquando abusi dello strumento processuale oltre i limiti della sua funzione di perseguimento del diritto per cui è stato conferito. Conseguente, nel caso di lesioni con un lunga degenza, occorrerà attendere il suo decorso prima di intraprendere l’azione per il risarcimento dei danni all’autovettura, nonostante la sua pronta soluzione.
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