03 Ott Sinistro auto con investimento del pedone: automobilista esente da responsabilità

La Corte di Cassazione – sez. VI civile, ordinanza 18 maggio – 21 luglio 2016, n. 15101– si è recentemente pronunciata su un caso riguardante una bambina investita da una vettura.

Ebbene, La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che, nell’escludere la responsabilità dell’automobilista, avevano evidenziato che l’incidente era da ricondurre alla responsabilità esclusiva della sfortunata bambina, la quale aveva attraversato la strada in modo tale da non poter essere vista dal conducente dell’auto investitrice, escludendo che potesse individuarsi, a carico del conducente la vettura, una qualsiasi forma di responsabilità, sia in ordine alla velocità tenuta che alle manovre effettuate.

I giudici di legittimità, quindi, proseguono le loro motivazioni spiegando che la sentenza impugnata – confermata dalla Cassazione con l’ordinanza in esame – “ha positivamente attribuito le colpe, il che dà ragione anche del superamento della previsione di cui all’art. 2054, primo comma, cod. civ., con conseguente infondatezza della relativa censura.”.

In altri termini, nella fattispecie concreta analizzata dalla Suprema Corte, vi è stata la dimostrazione che la colpa dell’investimento è stata del pedone, prova che può essere fornita solo quando venga dimostrato, tra l’altro, che l’investimento è stato imprevedibile e inevitabile.

L’automobilista, infatti, nel caso in esame, è andato esente da responsabilità poiché sono emersi, nel corso del giudizio di merito, i tre fondamentali elementi di prova consistenti nel:

  • rispetto del codice della srada;
  • rispetto della prudenza concreta;
  • imprevedibilità e inevitabilità dell’evento.

Ed ancora, in argomento, secondo confermata giurisprudenza, è noto che l’automobilista può risultare responsabile dell’investimento del pedone anche quando quest’ultimo non attraversi sulle strisce pedonali, posto che anche chi non attraversa sulle strisce zebrate ha diritto alla precedenza e non può essere messo in pericolo da una guida imprudente.

Eventualmente, infatti, la circostanza che il pedone non fosse sulla segnaletica preposta agli attraversamenti della strada può, in taluni casi, attenuare il giudizio di imprevedibilità dell’attraversamento stesso a carico dell’automobilista.

In defintiva, il giudice potrebbe essere più benevolo nel determinare il “fatto imprevisto”, ma ciò non si traduce automaticamente in una giustificazione di cui potrà beneficiare l’automobilista investitore.

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