05 Feb SINISTRO STRADALE: NUOVE NORME IN TEMA DI TESTIMONIANZA.
Inutile negarlo! Nei casi di incidenti stradali, in assenza di un immediato intervento della Pubblica Autorità, la maggior parte delle cause civili viene “decisa” sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali.
E’ pur tuttavia, ben noto e frequente che il testimone – spesso giammai indicato prima né nel modulo CAI né nella intercorsa corrispondenza con la Compagnia Assicurativa – compaia per la prima volta nel corso del giudizio e ricordi, con dovizia di particolari, la dinamica di un incidente verificatosi addirittura, anni prima (!).
E’, dunque, evidente il ruolo “cardine” di testimoni che, sovente, si concretizzano solo nel corso del giudizio.
Proprio al fine di arginare detto fenomeno, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza – L. 4 agosto 2017 n. 124 – ha introdotto una rilevante novità per i giudizi con soli danni a cose: l’obbligo di indicazione preventiva del nominativo dei testimoni.
Di seguito le principali novità:
- Nel caso di incidenti stradali senza feriti, dunque, l’automobilista che chiede il risarcimento alla propria assicurazione ha l’obbligo di indicare i testimoni sin dalla denuncia di sinistro. Se non lo fa, a ricordarglielo è la stessa Assicurazione con una lettera raccomandata da spedirgli entro 60 giorni dalla suddetta denuncia. L’assicurato deve rispondere nei 60 giorni successivi specificando i nomi e le generalità di coloro che hanno assistito al sinistro e che sono in grado di testimoniare (anche in causa) sulle modalità dello scontro, a pena di inammissibilità delle
- Orbene, solo i testimoni che sono stati identificati e segnalati seguendo tale procedura potranno essere chiamati davanti al Giudice a confermare la versione dell’assicurato; diversamente quest’ultimo perde il diritto alla prova testimoniale.
Non solo.
- Non si potrà più testimoniare per più di 3 volte nell’arco di cinque anni, altrimenti si verrà segnalati dal Giudice alla Procura della
Sono queste, dunque, le novità introdotte in materia, dalla Legge sulla Concorrenza e volte essenzialmente ad assicurare una maggiore trasparenza nella indicazione dei testimoni.
Ma come sovente accade, ad ogni regola corrisponde una “eccezione”. Ed allora.
La nuova norma fa salvo non solo il caso in cui il nominativo risulti dal Verbale degli Agenti di polizia intervenuti sul luogo dell’incidente ma anche e soprattutto, il caso in cui l’identificazione tempestiva si riveli impossibile: in tal caso, il Giudice potrà comunque disporre l’audizione di testimoni.
E’ fin troppo evidente, come sarà interessante e peculiare seguire l’evoluzione giurisprudenziale su detta comprovata ed oggettiva impossibilità della tempestiva identificazione dei testimoni, onde evitare che fatta la legge si sia già trovato l’inganno (!).
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