28 Set Smart Working – nessun diritto ai buoni pasto

E’ quanto statuito dalla recente sentenza del Tribunale di Venezia n. 1069 dell’8 luglio 2020 che ha negato il riconoscimento del diritto ai buoni pasto ai lavoratori in smart working, peraltro aderendo ad una precedente pronuncia del giudice di legittimità (Cass. 29 novembre 2019, n. 31137).

Una pronuncia destinata a far discutere e che ha posto nuovamente l’accento sul c.d. lavoro agile, sui suoi benefici e possibili svantaggi.

Come ormai noto, durante l’attuale situazione emergenziale, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, il Governo ha fortemente potenziato tale strumento attraverso l’adozione di numerosi interventi normativi, sia di rango primario che secondario (tra i quali, il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, cd. Cura Italia, conv. con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, il d.l. 19 maggio 2020,  n. 34, c.d. decreto Rilancio, conv. con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n. 77, il DPCM 11 marzo 2020).

Orbene, la recente giurisprudenza ha negato il diritto al buono pasto al dipendente che lavora in modalità agile ritenendo sostanzialmente il buono pasto un’agevolazione di carattere assistenziale meramente occasionale – e non invece un elemento della retribuzione – la cui fruizione è legata alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro ed è subordinata a determinati requisiti di durata giornaliera della prestazione.

Al contrario, si è detto, quando la prestazione è resa in modalità agile, questi presupposti non sussistono, in quanto il lavoratore è libero di organizzare come meglio ritiene la prestazione sotto il profilo della collocazione temporale.

Sentenza di merito, dunque, destinata a far discutere e che ha riaperto un tema assai rilevante nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.

 

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