09 Mar Social network: come evitare di violare il diritto d’autore?

Pubblicare foto, video e articoli sui social network è semplice e divertente e permette di replicare a tutti i propri contatti contenuti non originali. Come è possibile, dunque, rendersi conto se il proprio comportamento è lecito, o si sta violando il diritto d’autore?

Solitamente, ogni social network ha differenti regolamentazioni in materia di tutela del diritto d’autore ma tutti sono piuttosto attenti nel fornire alla propria utenza delle specifiche linee guida su questo tema, avvertendo chi utilizza impropriamente dei contenuti altrui dei rischi che si corrono nel violare il diritto d’autore.

In ogni caso, affinché un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, è necessario che possegga sia il requisito della “novità”, sia quello del “carattere creativo”, ovvero contenga degli elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore e la sua personale forma espressiva.

Le modalità di pubblicazione dei contenuti sui social network inducono la maggior parte degli utenti a non preoccuparsi degli effetti potenziali dei propri comportamenti, trascurando il presupposto secondo il quale la violazione del diritto d’autore non solo potrebbe comportare, in capo alla parte lesa, il diritto morale di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera, bensì anche i diritti patrimoniali riguardanti lo sfruttamento commerciale dell’opera. Dunque, qualora si decidesse di pubblicare un contenuto che non è di nostra creazione o proprietà, è fondamentale domandare espressa autorizzazione dal suo titolare.

Un caso alquanto comune riguarda l’utilizzo delle foto altrui.

Di fatti, l’attuale normativa sulla tutela riguarda sia le semplici fotografie, sia le opere fotografiche. In merito al diritto di tutela della semplice fotografia, nascente al momento della creazione della stessa, è previsto che l’immagine sia accompagnata dal nome del fotografo, dalla data di produzione della fotografia e, nel caso, anche dal nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata; la relativa tutela dura 20 anni dal momento della produzione, con il godimento, da parte dell’autore, del diritto di esclusiva sulla riproduzione e sulla diffusione del materiale fotografato e, conseguentemente, del diritto ad un compenso in caso di sfruttamento delle sue foto.

Nella casistica, invece, dell’opera fotografica, è possibile ricondurre la tutela alla generale normativa sul diritto d’autore, con il godimento, sempre in capo all’autore, dei diritti morali e patrimoniali già accennati, per una durata pari alla vita intera dell’autore, oltre ai 70 anni solari dopo la sua morte.

Pertanto, sulla base di ciò, quando si sceglie di utilizzare delle immagini sui social network, bisognerà rispettare la relativa normativa: in caso di semplici fotografie, si potranno utilizzare solamente se non rispettano i requisiti che la Legge impone per la tutela; in caso di opere fotografiche, sarà invece impossibile usare l’immagine o modificarla se prima non si ottengono dal titolare i relativi permessi.

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