14 Dic Spese legali su causa per tamponamento: esultano gli assicuratori, si infuriano gli avvocati
Se qualcuno ci chiedesse di dirgli il primo tipo di sinistro stradale che ci viene in mente, la maggior parte di noi probabilmente non avrebbe dubbi: il tamponamento.
Del resto è sicuramente uno dei tipi di incidente stradale più diffuso, se ne vedono ogni giorno nelle nostre città.
E tutto sommato è un evento quasi sempre banale, da cui derivano raramente danni gravi a cose o persone.
Dai tamponamenti però, scaturiscono migliaia e migliaia di piccole cause promosse dinanzi ai Giudice di Pace, i quali poi, oltre a sentenziare circa la responsabilità nella produzione dell’occorso ed il relativo ammontare dei danni, dovranno anche liquidare le spese di lite in favore della parte vincitrice.
Non è raro che le spese legali, applicando il tariffario vigente, risultino pari se non addirittura superiori all’ammontare dei danni materiali.
La Corte di Cassazione si è trovata a pronunciarsi su questo argomento, e con la sentenza n. 19945 del 6.10.2015 ha formulato un principio di diritto che di certo farà molto discutere.
Secondo la Suprema Corte infatti, le piccole cause inerenti danni materiali relativi a tamponamenti stradali, devono ritenersi tutto sommato “banali” ed affatto impegnative, con la conseguenza che: “La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni causati da un c.d. “tamponamento” stradale, causativo di soli danni a cose, deve ritenersi rientrante tra le “cause di particolare semplicità” di cui all’art. 4, comma 2, della l. 13.6.1942 n. 794 (la cui permanenza in vigore è stata sancita dall’art. 1, comma 1, d. lgs. 1 dicembre 2009, n. 179), con la conseguenza che il giudice di merito, all’esito di tale controversia, ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari.”
Nel caso di specie, il Giudice di Pace di Napoli aveva rigetto la domanda di un soggetto che chiedeva il risarcimento dei danni riportati dal proprio autoveicolo a seguito di un tamponamento; la sentenza era stata appellata dinanzi al Tribunale di Napoli il quale, ribaltando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda liquidando anche le spese di lite inerenti il doppio grado di giudizio, in misura tuttavia inferiore ai minimi tariffari.
La decisione del Tribunale si basa su tre elementi: (a) l’oggetto della controversia, ovvero il risarcimento di danni a cose causati da un tamponamento; (b) la modestia degli interessi economici in gioco; (c) il contenuto oggettivo della sentenza d’appello, contenuta in meno d’una facciata dattiloscritta.
Se tale impostazione venisse recepita in maniera massiccia dalla giurisprudenza, l’effetto per le Compagnie di assicurazioni sarebbero indubbiamente benefici in virtù di un consistente risparmio globale sul costo di liquidazione dei sinistri.
Di contro, è pur vero che un’applicazione lineare e indiscriminata del principio espresso dalla Corte di Cassazione potrebbe ulteriormente mettere in crisi l’avvocatura che ha già subito in misura sempre crescente la crisi economica che ha colpito il nostro Paese.
Del resto molti giovani avvocati iniziano l’esercizio della professione proprio patrocinando queste piccole cause già di per sé non particolarmente remunerative in termini di onorari.
Non resterà dunque che attendere i successivi sviluppi dinanzi all’unico vero banco di prova: la miriade di Uffici di Giudice di Pace presenti sul territorio nazionale.
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