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12 Nov Startup innovative e aspetti legali
Per la prima volta viene introdotto in ambito italiano il termine di “startup innovativa” nella sezione IX della Legge 221/2012, che il 19 Dicembre è stata varata in base alle misure straordinarie “per favorire la crescita, lo sviluppo dell’economia e della cultura digitali” inserite nel Decreto Legge Crescita 2.0 (DL 179/2012). La startup innovativa è una società di capitali di diritto italiano che presenta obbiettivi, requisiti e vantaggi totalmente diversi dalle altre aziende già presenti nel territorio. Questo nuovo tipo di azienda ha l’obbiettivo di riportare al passo con i tempi il tessuto imprenditoriale italiano, grazie anche alle agevolazioni e agli incentivi forniti dallo stato che permettono di essere competitivi e d’avanguardia allo stesso tempo. Proprio per questo, il loro oggetto sociale esclusivo o prevalente, quindi l’attività maggiormente esercitata, è l’ideazione, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Anche gli obbiettivi vengono rinnovati: favorire la crescita sostenibile e lo sviluppo tecnologico, promuovere la mobilità sociale e contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale maggiormente favorevole all’innovazione. Possono essere categorizzate sotto nome di startup innovative solo quelle che corrispondono ai requisiti fondamentali di non svolgere attività da più di 48 mesi dalla creazione e dalla presentazione della domanda, con sede principale e finanziaria in Italia, senza aver distribuito utili e non avendo dopo due anni il totale del valore della produzione annua risultante dall’ultimo bilancio (approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio superiore a 5 milioni di euro). Inoltre, non ci dev’essere stata la fusione/scissione/cessione dell’azienda o di un suo ramo ed infine possedere uno tra i titoli presentati sotto:
- Spese uguali o superiori al 15% allo scopo di innovazione
- Impiego di dipendenti o collaboratori in possesso o che sta svolgendo un dottorato di ricerca uguale o superiore ad 1/3 del totale della forza lavoro.
L’azienda deve inoltre essere titolare/ depositaria/licenziataria di almeno una privativa industriale che riguardi un’invenzione biotecnologica, industriale o una topografia di un prodotto a semiconduttori o una nuova varietà di vegetale o titolare di un programma per elaboratore originario che sia registrato al registro pubblico spese come oggetto sociale e all’attività d’impresa.
Queste aziende “in partenza” presentano inoltre moltissimi vantaggi :
- l’abbattimento degli oneri per l’avvio dell’impresa (esonero dal bollo e ai diritti di segreteria per l’iscrizione al registro d’impresa);
- l’assunzione di personale con contratti a tempo determinato dai 6-36 mesi (dopo i quali può essere rinnovato solo per altri 12) oltre al pagamento in azioni societarie e alla work for equity (vedi articolo del 23 Settembre);
- il credito di imposta (agevolazione per assunzione di personale qualificato);
- gli incentivi fiscali tra il 2013 e il 2015 per i finanziatori;
- il Crowdfunding (la possibilità di raccolta di fondi da parte delle persone che decidono di sponsorizzare sforzi di un imprenditoria innovativa);
- l’accesso gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia (il quale facilità l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari);
- ed infine il sostegno ad hoc per l’internazionalizzazione da parte dell’ agenzia ICE (Italian Trade Agency ovvero per l’internazionalizzazione e per la promozione all’estero delle imprese italiane).
Se l’azienda corrisponde a tutti questi criteri, gli ultimi aspetti legali di cui si deve occupare sono la dichiarazione di inizio attività con atto notarile, la presentazione della domanda apposita allegando una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti stabiliti dal termine di Legge e infine l’iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative nel Registro delle Imprese.
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