27 Mag Strada sconnessa, esclusa la responsabilità in capo al danneggiato.

E’ quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 456/2021.

Il caso de quo origina dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna nei confronti del Comune ai sensi dell’art. 2043 cc o, in subordine, ex art. 2051 c.c. per le lesioni riportate a seguito della caduta verificatasi nelle seguenti circostanze: “mentre attraversava la strada, finiva con il piede in una pozzanghera d’acqua che celava una buca e la presenza di cubetti di porfido malfermi, perdendo l’equilibrio e cadendo sulla schiena”.

La domanda, accolta il primo grado in primo grado ex art. 2043 cc, veniva rigettata dal Giudice d’appello il quale, ritenuto che la fattispecie rientrasse nell’alveo dell’art. 2051 c.c., aveva valorizzato l’efficienza del comportamento imprudente della vittima nella produzione del danno ex art. 1227 cc statuendo che fosse stato tale da interrompere il nesso eziologico.

Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione la donna.

Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso e cassato l’impugnata sentenza sul presupposto che la condotta della vittima costituisce caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. solo laddove sia colposa e imprevedibile.

Ed infatti, posto che l’ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa laddove dimostri che la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada bensì come fatto esclusivo del danneggiato, il Comune avrebbe dovuto dimostrare che la condotta della danneggiata avesse avuto i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità tali da renderla di per sè idonea a produrre l’evento, escludendo, quindi, fattori causali concorrenti.

E ciò in quanto, come noto, la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Per giurisprudenza costante – evidenzia la Corte – “se il fatto colposo del danneggiato può concorrere nella produzione dell’evento, il fatto che una strada risulti “molto sconnessa” con buche e rattoppi, indice di cattiva manutenzione, non costituisce un’esimente per l’ente pubblico in quanto il comportamento disattento e incauto del pedone non è ascrivibile al novero dell’imprevedibile”.

Alla luce di quanto precisato la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice dell’appello non avesse correttamente applicato gli artt. 2051 e 1227 del c.c., con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’Appello in diversa composizione.

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