07 Mag Testimonianza in un sinistro stradale, con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo coinvolto.
Le dichiarazioni dei testimoni oculari, in assenza di altri elementi determinanti per comprendere le ragioni dei soggetti coinvolti, diventano elementi essenziali per determinare le responsabilità in un sinistro stradale in considerazione che, quando questo si verifica, una delle prove principali nel processo rivolto a ottenere il risarcimento del danno è costituita proprio dalla testimonianza.
L’art. 246 del Codice di procedura civile stabilisce che può testimoniare in una causa chiunque abbia assistito personalmente al fatto e non abbia un interesse personale all’esito del giudizio.
Secondo la Cassazione è incapace chi ha un “interesse che può legittimare la partecipazione alla causa”; in particolare, la Suprema Corte, con la Sentenza n.19121/2019 ha confermato l’orientamento secondo cui non può testimoniare il passeggero nel giudizio tra il conducente e il responsabile. La vittima chiamata a deporre, infatti, potrebbe vantare in tal caso un interesse rilevante all’esito della lite, tale da giustificarne l’intervento, quand’anche abbia già ottenuto il risarcimento.
Per questo motivo, nei giudizi sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale il terzo trasportato (ossia il passeggero all’interno del veicolo) non può testimoniare a favore del conducente, in quanto incapace a deporre.
La Corte di Cassazione, inoltre, è intervenuta anche con riferimento alla testimonianza resa dal conducente del veicolo coinvolto nel sinistro e, a tal proposito, con la Sentenza n. 1279/2019, ha statuito che nella causa instaurata dal passeggero contro l’assicurazione del conducente, non sono incapaci a testimoniare i soggetti coinvolti nel sinistro, ivi compreso il conducente stesso, ma solo a condizione che la compagnia non abbia messo in discussione l’esistenza dell’incidente.
Sorry, the comment form is closed at this time.