Ultimi aggiornamenti: la mediazione tributaria è a rischio d’incostituzionalità

25 Mar Ultimi aggiornamenti: la mediazione tributaria è a rischio d’incostituzionalità

Dopo la mediazione civile è a rischio anche la mediazione tributaria, il cui obiettivo è ridurre il numero delle controversie davanti ai giudici presso le Commissioni Tributarie, con il risparmio di tempo e denaro da parte sia del contribuente e dell’Amministrazione Pubblica.

I giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia hanno avanzato delle accuse di incostituzionalità a questo nuovo istituto. Questo dovrà ora passare al vaglio della Consulta, che dovrà valutare la legittimità in base agli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione.

Le accuse mosse al meccanismo deflettivo delle liti in uso alle Commissioni Tributarie sono principalmente cinque.

1. Non viene rispettato il principio della terziarietà. Cioè, viene rilevato che l’organo incaricato di gestire e valutare la fase della eventuale mediazione appartiene alla stessa Agenzia delle Entrate. Si tratta di affidare il vaglio della proposta del contribuente allo stesso soggetto (l’Amministrazione Finanziaria) che successivamente, in caso di futura controversia, si opporrà alla stessa e farà parte della parte contraddittoria. Viene a mancare dunque l’imparzialità del giudizio, che dovrebbe essere operato da giudici e non dagli organi dello stesso Ufficio.

2. Considerando l’art. 29, comma 1, D.L. n. 78/2010 che si esprime in materia di accertamento esecutivo, ovvero l’atto mediante il quale l’Ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente, si può trovare una forte incongruenza tra i termini di scadenza previsti.

L’azione contro la Commissione Tributaria infatti può essere avviata solo dopo 90 giorni dall’istanza di mediazione. Il termine entro il quale gli accertamenti fiscali in questione diventano esecutivi, cioè che sia richiesto il pagamento obbligatorio al contribuente, è fissato a soli 60 giorni dal mancato pagamento. Un lasso di 30 giorni, nel quale il contribuente correrà il rischio di vedersi imposta una esecuzione forzata, essendo di fatto ancora in attesa dell’esito del reclamo o della mediazione.

3. Anche l’obbligatorietà del procedimento mediazionale sembra mettere in forte discussione la legittimità costituzionale verso i diritti fondamentali. Diritti come quello d’azione, costituzionalmente riconosciuto con l’art. 24, comma 1, Cost., con lo scopo di impedire che un qualsiasi legislatore possa privare arbitrariamente in base ad alcune posizioni giuridiche soggettive.

4. Secondo una circolare dell’Agenzia delle Entrate “la sospensione giudiziale dell’esecuzione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992 può essere richiesta alla Commissione tributaria provinciale solo in pendenza di controversia giurisdizionale e che, quindi, l’istanza di sospensione giudiziale non può essere proposta prima della conclusione della fase di mediazione”, quindi il contribuente sarà privato anche del diritto di disporre di una tutela cautelare, utile a garantire che il tempo impiegato per il processo non vada a suo danno.

5. La mediazione non è applicabile alle liti di valore superiore ai ventimila euro e queste devono per forza essere relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate, senza prendere in considerazione quelli degli altri enti impositori. Così facendo si viene a creare una situazione di disparità nella quale un numero di consumatori si ritrovano senza la tutela giuridica, che invece è assicurata ad altri in conflitto con enti diversi dall’Agenzia delle Entrate.

Starà ora al Giudice delle Leggi esprimersi.

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