Obbligo vaccino lavoro

21 Gen Vaccino anti-Covid19. Possibili conseguenze per il dipendente che non vuole vaccinarsi.

Attualmente in Italia i vaccini obbligatori sono quelli per la poliomielite, la difterite, il tetano, l’epatite B, la pertosse, l’haemophilus influenzae, il morbillo, la rosolia, la parotite e la varicella.

Nessun testo normativo al momento prescrive l’obbligatorietà del vaccino anti Covid-19.

Pertanto, in considerazione del fatto che a norma dell’art. 32 della Costituzione, nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario contro il suo volere a meno che un testo di legge non ne prescriva l‘obbligatorietà, ad oggi non si può imporre a nessuno, neanche ad un dipendente, di assumere il vaccino anti-Covid 19.

Ipotizzare nei confronti del dipendente che si rifiuta di vaccinarsi dei provvedimenti disciplinari, tra i quali anche il più grave, ovvero il licenziamento, appare abbastanza difficile proprio in virtù di quanto appena spiegato.

Di contro, continuerà a ricadere sul datore di lavoro l’onere di assumere i necessari provvedimenti affinchè la salute di tutti i suoi dipendenti possa essere salvaguardata e garantita a norma delle prescrizioni codicistiche.

Per completezza occorre rappresentare però che una parte della dottrina giusvaloristica invece ritiene possibile il licenziamento del dipendente che sceglie di non vaccinarsi, invocando l’art. 2087 c.c. a norma del quale: “Il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda”. Pertanto in applicazione delle norme contenute nel Testo Unico Sicurezza sul lavoro e invocando il principio di collaborazione sul punto tra datore di lavoro e dipendente, si potrebbero aprire degli spiragli di legittimità in tema di licenziamento del dipendente non vaccinato anti-Covid-19.

 

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